28/08/2026
Art. 5Art. 71Art. 95Art. 96

Esclusione dalla gara d'appalto per gravi irregolarità fiscali e contributive: limiti, obblighi dichiarativi e possibilità di sostituzione nel RTI

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso presentato dal RTI Ocean, primo graduato in una procedura aperta per servizi navali, avverso l'esclusione disposta a seguito di gravi violazioni fiscali non dichiarate dalla mandataria PB Tankers e di un DURC irregolare della mandante SSS. Il Consiglio ha confermato la legittimità dell’esclusione per omessa dichiarazione di pendenze fiscali rilevanti e per la rilevanza vincolante del DURC negativo emesso da INPS, rigettando le doglianze del RTI relative all’insussistenza o secondarietà delle irregolarità. Tuttavia, ha accolto la censura relativa al diniego di sostituzione/estromissione della mandante SSS, rilevando la carenza motivazionale sul punto da parte della Stazione appaltante: quest’ultima dovrà rivalutare, con motivazione più puntuale, la possibilità di sostituzione della mandante senza alterazione sostanziale dell’offerta, come previsto dall’art. 97 del Codice. Spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della legittimità dell’esclusione di un RTI, primo classificato, a seguito di accertamento di gravi violazioni tributarie (non dichiarate) e di irregolarità contributive (DURC negativo) di una mandante. Il Consiglio di Stato afferma che:

- La soglia quantitativa del 10% relativa alle violazioni fiscali (art. 3 Allegato II.10) non limita l’obbligo dichiarativo, che resta ampio e onnicomprensivo per consentire alla stazione appaltante una piena valutazione dell’affidabilità del concorrente. Anche violazioni non ancora definitive vanno dichiarate. L’omissione integra un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione, a prescindere da altre iniziative difensive o dalla presunta 'buona fede'.

- Il DURC negativo è vincolante per la stazione appaltante e non può essere disapplicato, salvo querela di falso.

- Tuttavia, il diniego opposto dalla stazione appaltante alla proposta di sostituzione/estromissione della società mandante (con irregolarità contributiva) non è adeguatamente motivato in ordine all’impatto di tale sostituzione sull’offerta tecnica; manca una chiara spiegazione del perché l’apporto della mandante fosse 'significativo' e non sostituibile senza alterare l’offerta.

Ne consegue che, pur restando ferma la legittimità dell’esclusione per le altre ragioni, la stazione appaltante dovrà riesaminare la possibilità di sostituzione della SSS, fornendo motivazione puntuale e congrua, come richiesto dall’art. 97. In tal modo, la decisione tutela i principi di trasparenza e buona fede negli appalti, nonché il diritto di partecipazione concorrente, nel rispetto delle regole processuali e sostanziali del Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

Centrale nella valutazione della condotta dell’operatore economico: la buona fede e il dovere di trasparenza impongono l’obbligo di dichiarare ogni posizione debitoria fiscalmente rilevante; l’omissione informativa compromette il rapporto fiduciario e legittima l’esclusione.

Articolo 71

L'intera procedura oggetto della causa si è svolta in forma di procedura aperta ai sensi di questo articolo: la disciplina di ammissione e verifica dei requisiti segue quindi le regole proprie di tale modello, in particolare in tema di trasparenza e accesso per tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 95

Norma-chiave nel definire le cause di esclusione non automatica: la sentenza ribadisce che sia le violazioni gravi degli obblighi fiscali, anche se non definitive, sia l’omissione dichiarativa costituiscono gravi illeciti professionali che ledono affidabilità e integrità dell’operatore ai sensi dell’articolo, legittimando l’esclusione. Il Consiglio di Stato conferma che la stazione appaltante conserva margine discrezionale nella valutazione della gravità delle violazioni e della condotta.

Articolo 96

Viene richiamato per l’obbligo permanente di comunicazione di ogni circostanza idonea a integrare cause di esclusione; in particolare è dovere dell’operatore informare tempestivamente la stazione appaltante di pendenze o procedure che possono rilevare ai fini dell’ammissione. L’omissione giustifica l’esclusione anche successiva alla presentazione dell’offerta.

Articoli di riferimento