28/09/2026

Rigetto dell'appello ECOAMBIENTE S.r.l. in materia di requisito di operatività e rispetto della simultaneità degli inviti nelle procedure riservate ai sistemi di qualificazione

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Ecoambiente S.r.l., confermando la sentenza del TAR che aveva escluso vari operatori - tra cui Ecoambiente stessa - da una procedura negoziata indetta da Acquedotto Pugliese S.p.A. per la mancata dimostrazione, alla data di invio della lettera di invito, del requisito di 'operatività' all'interno del Sistema di Qualificazione nella specifica categoria merceologica richiesta. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la regola dell’operatività - così come quella della simultaneità degli inviti - rappresenta un vincolo non solo per i concorrenti, ma anche per la stessa amministrazione, essendo elementi costitutivi della lex specialis di gara. Principi come il favor partecipationis o il principio del risultato non possono derogare a regole chiare della procedura poste a tutela della par condicio e della trasparenza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla centralità della lex specialis della gara e sul rispetto delle regole da essa fissate per la partecipazione degli operatori economici. In particolare, la disciplina di gara non solo richiedeva l’iscrizione al Sistema di Qualificazione di AQP, ma esigeva che, alla data di invio della lettera di invito, l’operatore risultasse anche ‘operativo’ nella specifica categoria merceologica. L’appellante sosteneva che la distinzione tra 'iscritto' e 'operativo' non esistesse nel regolamento applicabile ratione temporis e che la propria iscrizione pregressa valesse anche nella fase transitoria, ma il Consiglio di Stato ha chiarito che già sotto la vigenza del Regolamento 2021 la conclusione positiva del procedimento di qualificazione era condizione necessaria e distinta dalla sola presentazione della domanda. Il Collegio ha inoltre ribadito il valore vincolante della regola della simultaneità degli inviti (art. 165 d.lgs. 36/2023) come presidio della parità di trattamento e della ‘cristallizzazione’ della platea dei concorrenti: il termine fissato per la maturazione dei requisiti non può essere diversificato in base al momento effettivo di invio a ciascun operatore. L’esclusione di Ecoambiente non ha natura sanzionatoria, ma discende oggettivamente dalla mancata maturazione del requisito essenziale richiesto dalla lex specialis. Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che principi come la massima partecipazione (favor partecipationis) o il 'principio del risultato' possano elidere precetti chiari della legge di gara e del Codice degli Appalti, che presidiano la trasparenza e la par condicio tra concorrenti.