Illegittima esclusione dal procedimento di gara del RTI SIR/Ecolever: interpretazione della lex specialis sui requisiti di qualificazione nei raggruppamenti temporanei secondo il nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) SIR/Ecolever, annullando la parte della sentenza del TAR che ne aveva disposto l’esclusione da una procedura negoziata indetta da Acquedotto Pugliese S.p.A. La controversia riguardava l’interpretazione della clausola della lex specialis relativa al possesso del requisito di iscrizione al Sistema di Qualificazione della stazione appaltante per la categoria merceologica d’interesse. Secondo il TAR, tale requisito doveva essere posseduto da tutti i componenti del RTI già al momento dell’invito. Il Consiglio di Stato, invece, ha chiarito che la normativa vigente (art. 68, comma 19, d.lgs. 36/2023) e la lettera di invito non richiedevano tale obbligo per le mandanti, ma solo per la mandataria qualificata e invitata. Il Consiglio di Stato ha inoltre dichiarato l’illegittimità dell’applicazione retroattiva di un regolamento sopravvenuto della stazione appaltante e ha disposto il riesame della posizione di un altro concorrente (Idrovelox) per carenza di istruttoria.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sul principio per cui, nelle procedure negoziate o ristrette, l’operatore economico individuato e invitato può offrire sia individualmente sia come mandatario di un raggruppamento temporaneo, anche se le mandanti non dispongono tutte dei medesimi requisiti di qualificazione ex art. 68, comma 19, d.lgs. 36/2023. Né la legge, né la lettera di invito imponevano l’obbligo di iscrizione preventiva al Sistema di Qualificazione per ciascun componente del raggruppamento, ma solo per la mandataria (SIR). La stazione appaltante aveva anche pubblicato una FAQ ufficiale confermativa di questa interpretazione, rafforzando il legittimo affidamento dell’operatore economico. Il TAR ha errato nell’interpretazione integrativa della lex specialis e nell’applicazione di un regolamento approvato dopo l’indizione della gara. La sentenza ribadisce il principio della massima partecipazione alle gare e di tassatività delle cause di esclusione, nonché il divieto di applicazione retroattiva di norme regolamentari più restrittive. Inoltre, per la posizione di Idrovelox, il Consiglio di Stato ha disposto il riesame per difetto d’istruttoria sia riguardo alla possibile mancanza d’autonomia della sua offerta sia relativamente alla verifica dei requisiti morali. La sentenza impone quindi alla stazione appaltante di ridefinire la graduatoria, ammettendo il RTI SIR/Ecolever e riesaminando le posizioni contestate secondo i principi espressi.
Collegamenti al Codice Appalti
Non è stato direttamente oggetto di statuizione nella motivazione, ma l’articolo 11 sottende, in generale, l’obbligo di conformità contrattuale nei rapporti di appalto. Non vi sono profili specifici di applicazione nella sentenza, ma garantisce il quadro di legalità e affidabilità degli operatori economici che la stazione appaltante deve sempre valutare insieme ai requisiti generali e speciali.
È il fulcro della decisione. Il Consiglio di Stato ha interpretato l’art. 68, comma 19, del Codice, stabilendo che, nelle procedure ristrette o negoziate, l’operatore invitato può presentare offerta come mandatario di un raggruppamento, anche se le mandanti non sono iscritte al sistema di qualificazione utilizzato per la preselezione. L’articolo distingue tra requisiti generali (che vanno posseduti da tutti i membri del RTI) e requisiti speciali di partecipazione, ammettendo una distribuzione flessibile dei secondi. Tale interpretazione favorisce l’accesso al mercato e la concorrenza, coerentemente con la direttiva europea di riferimento e con il principio di massima partecipazione. La sentenza richiama anche la giurisprudenza nazionale ed europea, affermando il divieto di introdurre cause di esclusione non espressamente previste dalla legge o dalla lex specialis.



