Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2026, n. XXX – Legittimità dell’esclusione da procedura negoziata per mancato possesso del requisito di iscrizione nella categoria merceologica richiesta dalla lex specialis alla data di invio dell’invito
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di C.R.E. – Centro Ricerche Ecologiche s.r.l., confermando la sentenza del TAR Puglia che ne aveva escluso la legittimazione a partecipare a una procedura negoziata bandita da Acquedotto Pugliese s.p.a. per carenza, alla data del 14 giugno 2024 (data di invio della lettera di invito), dell’iscrizione e dell’operatività nella specifica categoria merceologica (SERV 14 07) richiesta dalla lex specialis. La decisione chiarisce che qualsiasi successivo invito o ampliamento della platea dei concorrenti non può sovvertire il principio di simultaneità degli inviti e il vincolo dell’autovincolo amministrativo, sancendo la centralità della par condicio tra operatori.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’interpretazione rigorosa della lex specialis di gara e sul principio di parità di trattamento. Il Consiglio di Stato ha affermato che, una volta fissati nella disciplina di gara il requisito di iscrizione e la relativa categoria, nonché il momento temporale di verifica (data di invio dell’invito), tali prescrizioni vincolano tanto gli operatori quanto la stazione appaltante. L’eventuale accoglimento di istanze in autotutela (come quella di C.R.E.) non può comportare una deroga individuale al bando; semmai dovrebbe determinare la ripetizione della procedura in condizioni paritarie per tutti, se ritenuto necessario. L’esclusione è confermata anche sotto il profilo del principio di simultaneità degli inviti: invitare in un momento successivo un operatore che non fosse qualificato al tempo dell’invito originario determina una violazione della par condicio e delle regole sulla trasparenza e l’autovincolo. La sentenza ribadisce che il principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023) non può elidere le prescrizioni a tutela della concorrenza e della legalità, e che la mera idoneità sostanziale non sostituisce il rispetto dei requisiti formali previsti.



