Inammissibilità del ricorso contro gli atti di gara da parte di operatori che non hanno partecipato alla procedura: conferma del Consiglio di Stato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da due società che avevano impugnato gli atti di una gara per la gestione di impianti pubblicitari nella zona industriale Predda Niedda di Sassari, pur non avendo partecipato alla procedura. Il ricorso era stato già dichiarato inammissibile dal TAR Sardegna per carenza di legittimazione a ricorrere. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, stabilendo che, poiché si è svolta una procedura competitiva e non un affidamento diretto, le società ricorrenti non potevano invocare le eccezioni riconosciute solo in particolari casi tassativi e non applicabili alla fattispecie in esame.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sul principio generale secondo cui solo chi partecipa a una gara è legittimato a impugnarne gli esiti, salvi specifiche eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza: quando si contesta in radice l’indizione della gara, quando si denuncia la mancanza della gara (affidamento diretto), oppure in presenza di clausole immediatamente escludenti dal bando. Nel caso di specie, la procedura si è svolta regolarmente e alla gara hanno partecipato più operatori economici; inoltre, le società appellanti non hanno dedotto né la mancanza della gara né l’esistenza di clausole escludenti. Il Consiglio di Stato precisa che la sola brevità del termine o l’asserita irregolarità della procedura non sono sufficienti per legittimare all’impugnazione chi non ha presentato domanda di partecipazione, confermando la soluzione di inammissibilità già adottata dal giudice di primo grado.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 187 è citato per la tesi delle società ricorrenti, secondo cui la gara avrebbe dovuto essere gestita come concessione sotto soglia tramite procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori, anziché con procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistente un affidamento diretto in quanto una procedura competitiva è stata regolarmente svolta e il numero di operatori invitati o la durata della procedura costituiscono, al massimo, profili di legittimità della procedura stessa, che però non sono rilevanti ai fini della legittimazione ad agire da parte di chi non vi abbia partecipato.



