29/01/2026
Art. 57Art. 90Art. 94Art. 98Art. 108Art. 110Art. 185

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2025, n. XXXX – Gara per servizio di ripristino stradale post incidente nel Comune di Torino: rigetto appello della seconda classificata contro l’aggiudicazione

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla società Sicurezza e Ambiente S.p.A., gestore uscente e seconda classificata, contro l’aggiudicazione del lotto 1 – Zona Nord del servizio di ripristino stradale post incidente alla Zini Elio S.r.l. presso il Comune di Torino. La società appellante contestava la conformità dei mezzi offerti dall’aggiudicataria, la congruità dell’offerta economica, l’idoneità dei centri logistici e la mancata applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), eccependo anche la legittimità del criterio di offerta economica adottato. Il Consiglio di Stato, confermando il TAR, ha ritenuto infondate tutte le censure: ha chiarito che i requisiti di esecuzione devono essere posseduti al momento dell’aggiudicazione e che la verifica dei mezzi e dei CLO è rientrata nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, risultando positiva e immune da vizi. È stata esclusa, sulla base della legge e della natura del servizio, l’obbligatorietà dei CAM invocati dall’appellante. È stata confermata la piena legittimità dei criteri di aggiudicazione e delle modalità di valutazione delle offerte adottati dalla stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato poggia su una puntuale ricostruzione dei principi vigenti in materia di requisiti di partecipazione ed esecuzione nei contratti pubblici: se la legge di gara richiede che determinati requisiti siano posseduti già al momento della partecipazione, la loro mancanza implica l’esclusione; se invece sono previsti per la fase esecutiva, è sufficiente l’impegno dell’operatore economico a garantirne il possesso una volta aggiudicatario. Nel caso di Torino, la lex specialis richiedeva l’impegno formale e la successiva verifica dei mezzi (VPA e anche altri veicoli operativi speciali), cosa avvenuta regolarmente e senza accertati vizi logici o istruttori. Analoga valutazione è stata data per i centri logistici: l’iscrizione camerale non è risultata di ostacolo alla verifica di idoneità avvenuta tramite sopralluogo della stazione appaltante; il giudizio amministrativo non può sindacare discrezionalità tecnica della commissione in assenza di manifesta illogicità o errore macroscopico. Riguardo ai criteri ambientali minimi, il Consiglio ha ritenuto non applicabile il DM 23 giugno 2022 poiché riferito a servizi ordinari e continuativi di igiene urbana, mentre il servizio affidato aveva natura straordinaria di emergenza post-incidente. Sul fronte della congruità dell’offerta e della verifica dell’anomalia, il Consiglio ha confermato la correttezza del subprocedimento seguito dalla stazione appaltante e la legittimità delle spiegazioni fornite dall’aggiudicataria, rigettando ogni contestazione circa presunti ribassi o scostamenti contabili. Infine, la determinazione di un ribasso sulle tariffe è stata ritenuta ragionevole e non contraria alla normativa né alle logiche di trasparenza e concorrenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

Contestata l’omessa inclusione dei CAM nella legge di gara, la sentenza chiarisce che i criteri ambientali minimi inseriti nel DM 23 giugno 2022 non sono applicabili al servizio di ripristino post incidente, poiché si riferiscono ai servizi ordinari di igiene urbana. La stazione appaltante ha comunque previsto misure premiali e criteri ambientali specifici attinenti all’oggetto dell’appalto, in coerenza con la ratio pro-concorrenziale e ambientale dell’art. 57.

Articolo 90

Richiamato in relazione alla comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti: la stazione appaltante ha correttamente informato gli operatori economici degli esiti della procedura, ai sensi dell’art. 90, garantendo trasparenza e rispetto delle tempistiche previste per le comunicazioni obbligatorie.

Articolo 94

Invocato nel ricorso quale possibile causa di esclusione dell’aggiudicataria (per presunta presentazione di mezzi non conformi o dichiarazioni mendaci). La sentenza esclude che ricorrano le condizioni previste dall’art. 94, precisando che non vi sono state false dichiarazioni né violazioni gravi rilevanti ai fini dell’esclusione automatica dalla gara.

Articolo 98

Richiamato per ipotizzare la gravità di eventuali dichiarazioni mendaci sull’idoneità dei mezzi e dei centri logistici. Il Consiglio di Stato spiega che la dichiarazione di accettazione dei requisiti di esecuzione non costituisce in sé illecito professionale ai sensi dell’art. 98, salvo prova di false dichiarazioni o comportamenti gravi, non riscontrati nel caso concreto.

Articolo 108

Centrale nella valutazione della legittimità dei criteri di aggiudicazione scelti dalla stazione appaltante: la ponderazione tra qualità e prezzo e l’assegnazione punteggi ai diversi sub-criteri sono stati ritenuti corretti e conformi alle disposizioni dell’art. 108, che privilegia l’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto di variabili qualitative e ambientali.

Articolo 110

Invocato per la verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta aggiudicataria. La sentenza conferma che la stazione appaltante ha condotto correttamente il subprocedimento di verifica dell’eventuale anomalia, richiedendo e valutando esaurientemente le giustificazioni della Zini Elio S.r.l., in coerenza con l’art. 110.

Articolo 185

Richiamato genericamente tra i criteri di aggiudicazione e nella motivazione della legittimità della valutazione comparativa delle offerte tecniche ed economiche, in particolare relativamente all’inclusione di criteri sociali, ambientali o innovativi nei punteggi e nella procedura.

Articoli di riferimento