29/01/2026
Art. 57Art. 90Art. 94Art. 98Art. 108Art. 110Art. 185

Appalto per il Servizio di Ripristino Stradale Post Incidente nel Comune di Torino: legittimità dell'aggiudicazione e interpretazione dei requisiti tecnici e ambientali

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Sicurezza e Ambiente S.p.A. avverso la sentenza del TAR Piemonte che confermava l'aggiudicazione a favore di Zini Elio S.r.l. della gara per il servizio di ripristino stradale post incidente nel Comune di Torino. Sicurezza e Ambiente lamentava numerose irregolarità nella composizione dei mezzi offerti dall'aggiudicataria, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nella mancata applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella verifica di congruità dell'offerta economica. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la correttezza dell'operato della stazione appaltante, la discrezionalità nella valutazione tecnica, la corretta applicazione del Codice degli Appalti e l'irrilevanza della pretesa applicabilità dei CAM al servizio in questione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina in modo approfondito i motivi di appello, centrando la questione sulla corretta interpretazione della lex specialis e delle norme del Codice degli Appalti. Viene chiarito che i requisiti richiesti per i mezzi utilizzati possono essere intesi come requisiti di esecuzione e che la verifica della stazione appaltante si concentra sull'idoneità dell'organizzazione proposta dal concorrente aggiudicatario, senza esigere la presenza esclusiva di veicoli polifunzionali né la presenza di tutte le specifiche tecniche al momento della gara, purché sussista l'impegno a rispettare quanto previsto in fase esecutiva. Il Consiglio di Stato sottolinea che la verifica di anomalia dell'offerta, l'attribuzione dei punteggi tecnici e l'esame della congruità dei centri logistici sono espressione della discrezionalità tecnica e valutativa dell'amministrazione, sindacabile solo in caso di palesi illogicità, non rilevate nel caso di specie. Riguardo ai criteri ambientali minimi (CAM), la sentenza esclude la loro automatica applicabilità a un servizio di ripristino post incidente, dato il carattere straordinario e non continuativo della prestazione, diversamente da quanto previsto per i servizi di igiene urbana. Infine, la scelta di prevedere un ribasso sulle tariffe di riferimento è giudicata legittima e coerente con le finalità di trasparenza, comparabilità e concorrenza nel mercato degli appalti pubblici. Tutti i motivi sono stati quindi respinti e confermata l'aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

La ricorrente lamentava la mancata applicazione dei CAM previsti dall’art. 57 del d.lgs. 36/2023 alla lex specialis di gara. Il Consiglio di Stato, però, ha sostenuto che i CAM richiamati dal decreto ministeriale del 2022 sono pertinenti ai servizi di igiene urbana ordinari e non si applicano, in modo integrale, al servizio straordinario di ripristino post incidente. La stazione appaltante ha comunque previsto criteri ambientali e premialità in coerenza con gli obiettivi dell’articolo, ma la mancata applicazione integrale dei CAM non comporta illegittimità della legge di gara.

Articolo 90

L'articolo è richiamato a proposito delle comunicazioni di aggiudicazione e delle decisioni alla società appellante in merito alla procedura di gara, evidenziando la regolarità nella trasmissione degli esiti e delle motivazioni degli atti impugnati.

Articolo 94

Invocato per chiedere l’esclusione automatica dell’aggiudicataria in caso di non veridicità delle dichiarazioni sui mezzi e sui requisiti. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la dichiarazione di impegno a utilizzare determinati mezzi è un requisito di esecuzione e non costituisce di per sé una falsa dichiarazione sanzionabile ai sensi dell'articolo, se non accompagnata da mendacio comprovato o violazione effettiva.

Articolo 98

Rilevante per la questione delle dichiarazioni ritenute non veritiere. La sentenza ha chiarito che l'impegno a rispettare i requisiti nella fase esecutiva non può essere sindacato ex ante come illecito professionale grave, salvo casi di manifesta mendacità, non riscontrati in questa vicenda.

Articolo 108

Disciplina i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata su un mix di elementi tecnici ed economici, con attribuzione di punteggi premiali per elementi qualitativi e ambientali. Inoltre, la determinazione dei punteggi e la predisposizione dei criteri di valutazione sono considerati espressione della discrezionalità dell’amministrazione.

Articolo 110

Richiamato in relazione alla verifica di congruità e anomalia dell'offerta di Zini Elio. La sentenza conferma che la verifica di congruità dell’offerta economica deve avvenire sulla base delle giustificazioni fornite dall’operatore e dell’istruttoria della stazione appaltante, non potendo il giudice amministrativo sostituirsi ai criteri di valutazione utilizzati dall’amministrazione salvo manifeste irragionevolezze.

Articolo 185

Anche se l’appalto non ha natura concessoria in senso stretto, la sentenza richiama l’articolo 185 per ribadire che i criteri di aggiudicazione devono sempre essere collegati oggettivamente all’oggetto della gara, tenendo conto anche degli aspetti ambientali e innovativi, criterio rispettato dalla stazione appaltante.

Articoli di riferimento