Consiglio di Stato: Gara per la raccolta dei rifiuti urbani – interpretazione degli istituti dell’avvalimento premiale, verifica affidabilità degli operatori e requisiti minimi dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale di una società che contestava l’esito della gara comunale per la raccolta dei rifiuti urbani, confermando la legittimità dell’attribuzione di punteggi premiali tramite avvalimento non ‘partecipativo’, la corretta valutazione del modello organizzativo 231, la sostenibilità dell’offerta rispetto al costo del personale e la congruità dei profili amministrativi. Accolto invece l’appello incidentale della controinteressata, con esclusione della ricorrente principale per superamento della base d’asta, violazione della segretezza tra offerta tecnica ed economica e mancato rispetto dei requisiti minimi ambientali. La pronuncia chiarisce l’ambito della motivazione dovuta da parte delle amministrazioni e la discrezionalità nella valutazione delle misure di self-cleaning e delle offerte tecniche.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza fornisce importanti chiarimenti sulle regole di partecipazione alle gare pubbliche disciplinate dal d.lgs. 36/2023 ('nuovo codice degli appalti'). In ordine all’avvalimento premiale, il Consiglio di Stato precisa che può essere utilizzato dal concorrente già in possesso dei requisiti di partecipazione, solo al fine di ottenere punteggi aggiuntivi, senza che l’impresa ausiliaria debba soddisfare tutti i requisiti speciali previsti per la partecipazione, a meno che l’avvalimento sia 'partecipativo'. Il Consiglio conferma inoltre che, in tema di esclusioni per illeciti professionali, la stazione appaltante deve motivare dettagliatamente solo in caso di esclusioni, mentre le ammissioni possono essere adeguatamente valutate anche implicitamente, specie se l’operatore ha reso tutte le dichiarazioni richieste e la stazione appaltante le ha considerate. L’esclusione automatica invece si applica ove vi siano offerte che superano la base d’asta, commistione tra offerta tecnica ed economica, o mancato rispetto dei requisiti minimi (es. percentuale di mezzi a basso impatto ambientale); in questi casi la stazione appaltante deve escludere l’operatore senza possibilità di sanatoria. La discrezionalità tecnico-amministrativa delle commissioni viene tutelata, e le valutazioni tecniche non sono sindacabili dal giudice salvo vizi macroscopici. Vengono infine precisati i limiti e le condizioni per l’esecuzione anticipata dell’appalto. Il Consiglio di Stato riforma quindi la sentenza di primo grado, escludendo la ricorrente principale e accogliendo le censure incidentali della controinteressata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 17 viene citato riguardo all’esecuzione anticipata del servizio, che può avvenire solo per motivate ragioni di urgenza accertate e adeguatamente motivate. Il Consiglio di Stato, riformando il TAR, riconosce la sufficienza della motivazione addotta dalla stazione appaltante (necessità di continuità del servizio e urgenza dovute alla proroga della gestione precedente), ritenendo legittimo l’avvio anticipato del servizio secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo.
L’articolo 70 è applicato per affermare l’inammissibilità delle offerte che superano la base d’asta e che presentano commistione tra elementi tecnici ed economici. La sentenza ribadisce che il superamento della base d’asta e la violazione della segretezza dell’offerta economica impongono l’esclusione automatica, a tutela della par condicio e della trasparenza competitiva.
L’art. 95 viene richiamato in relazione alle cause di esclusione non automatica (illeciti professionali, situazioni di inaffidabilità o false dichiarazioni). Il Consiglio di Stato precisa che l’esclusione per illeciti può avvenire solo in presenza di gravità e attualità delle condotte, e che la stazione appaltante può motivare anche implicitamente la scelta di non escludere. Nel caso concreto, non ricorrevano i presupposti per l’esclusione dell’aggiudicataria per illeciti professionali.
L’articolo è centrale nella valutazione delle dichiarazioni integrative rese dagli operatori e nella disciplina delle misure di self-cleaning. La sentenza sottolinea che la motivazione estesa è dovuta solo se tali misure sono ritenute insufficienti, mentre una valutazione positiva può emergere anche implicitamente dal provvedimento di aggiudicazione. Inoltre, chiarisce i limiti temporali per la valutazione delle condotte rilevanti ai fini dell’esclusione (triennio).
L’art. 98 definisce cosa costituisce illecito professionale grave. Il Consiglio di Stato valuta che nel caso di specie non erano emersi elementi tali da integrare un grave illecito professionale e quindi non era fondata la contestazione di esclusione automatica dell’aggiudicataria basata su tale motivo.
Viene citato nella distinzione tra avvalimento partecipativo (per sanare carenze nei requisiti di partecipazione) e premiale (per ottenere punteggi tecnici aggiuntivi). La sentenza stabilisce che, quando l’avvalimento ha scopo meramente premiale, l’impresa ausiliaria non deve possedere tutti i requisiti speciali di partecipazione richiesti per concorrere alla gara, ma solo quelli strettamente correlati al requisito premiale stesso.



