29/08/2025

Esclusione da gara pubblica per omissione dichiarazione subappalto e requisiti di qualificazione: rigetto dell'appello del Consorzio CME

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Consorzio Imprenditori Edili - CME contro l'esclusione da una gara RFI per lavori su fabbricati ferroviari, confermando la legittimità del provvedimento. L'esclusione derivava dall'omessa dichiarazione, al momento della presentazione dell’offerta, sia del possesso della qualificazione obbligatoria (categoria LOC001) sia della volontà di subappaltare le relative opere. La Corte ha ritenuto che tale omissione non fosse sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto la lex specialis richiedeva tassativamente la dichiarazione all’atto dell’offerta e non permetteva integrazioni successivamente. L'appello è stato dichiarato infondato anche rispetto alle altre censure concernenti la qualificazione e il cumulo dei requisiti tra consorziate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la disciplina della gara prescriveva, a pena di esclusione, la dichiarazione immediata delle lavorazioni da subappaltare e dei requisiti di qualificazione richiesti. L’omessa dichiarazione non poteva essere integrata successivamente tramite soccorso istruttorio, in quanto la lex specialis vietava modifiche in tal senso e la disciplina codicistica (art. 101 d.lgs. 36/2023) conferma il principio della non sanabilità della mancanza dei requisiti sostanziali e delle dichiarazioni essenziali. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che i principi del cumulo alla rinfusa e della qualificazione tramite consorziate valgono solo se dettagliatamente dichiarati in offerta e se la normativa di settore e la lex specialis lo consentono. La Corte ha sottolineato il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, che non può chiedere di integrare successivamente elementi strutturali della domanda, né invocare legittimo affidamento su errori della stazione appaltante. Respinta anche la richiesta di risarcimento per assenza dei presupposti.