Esclusione da gara d’appalto per omissione dichiarativa e pendenza di procedimento penale ex art. 44 TU Edilizia – Interpretazione delle cause di esclusione nel Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto indetta dalla Regione Campania per omissione dichiarativa relativa alla pendenza di procedimenti penali per reati urbanistici (art. 44, DPR 380/2001) nei confronti dell’amministratore unico e socio della consorziata esecutrice. La sentenza precisa che tale omissione è rilevante ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), anche in presenza di procedimenti penali non ancora definiti, qualora sussistano i mezzi di prova previsti dalla legge (es. sequestro penale, citazione a giudizio). La stazione appaltante ha agito correttamente nel valutare l’affidabilità dell’impresa, in quanto la gravità della condotta e la mancata trasparenza pregiudicano il rapporto fiduciario.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato affronta una controversia sorta in seguito all’esclusione di un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) da una procedura di gara per la realizzazione di opere pubbliche, motivata dalla mancata dichiarazione della pendenza di procedimenti penali per abuso edilizio nei confronti di soggetti apicali di una delle consorziate esecutrici. Secondo la legge (artt. 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici), tali reati non comportano automaticamente l’esclusione, ma possono integrarla quando, sulla base di mezzi di prova adeguati (come misure cautelari penali), risultano idonei a mettere in dubbio l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico. La sentenza ribadisce che la stazione appaltante ha il potere-dovere di valutare la gravità e l’attualità della situazione, potendo escludere l’impresa anche in presenza di procedimenti non ancora definitivi, purché ne sia stata data formale contestazione e all’operatore sia stato garantito il contraddittorio. L’omissione stessa costituisce elemento idoneo a fondare la mancanza di affidabilità, essendo un comportamento contrario ai principi di buona fede e trasparenza. Non sussistono vizi nella lex specialis di gara, che recepiva fedelmente la normativa nazionale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 viene richiamato per distinguere tra le cause di esclusione automatica (ad esempio condanne definitive per reati gravi) e quelle non automatiche, oggetto di valutazione della stazione appaltante. Nel caso di specie, i procedimenti penali in essere non costituivano causa di esclusione automatica, ma andavano valutati ai fini dell’affidabilità ai sensi degli articoli seguenti.
L’articolo 95 disciplina le cause di esclusione non automatica. La sentenza lo applica per sottolineare che la pendenza dei procedimenti penali per reati urbanistici comporta la necessità di una valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine alla gravità e all’incidenza dei fatti sull’affidabilità dell’operatore economico. È stato inoltre ribadito che l’Amministrazione deve motivare le proprie decisioni e garantire il contraddittorio prima di escludere il concorrente.
L’articolo 98 definisce quali comportamenti o situazioni possano configurare un illecito professionale grave. La sentenza lo richiama per chiarire che la pendenza di procedimenti per reati urbanistici, comprovati da provvedimenti cautelari come il sequestro, integra tale illecito e può giustificare l’esclusione. Viene anche chiarito che l’omissione dichiarativa, anche per negligenza, costituisce di per sé elemento idoneo a ledere il rapporto fiduciario con la stazione appaltante, e che le modalità e i mezzi di prova devono essere quelli previsti dallo stesso articolo.



