29/08/2025
Art. 120

Consiglio di Stato, appalti balneari a Ostia: legittima l'opposizione di terzo dell'aggiudicatario provvisorio e conferma dell'illegittimità delle proroghe di fatto delle concessioni

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Battistini S.r.l. e da Roma Capitale, confermando la decisione del TAR che aveva accolto l'opposizione di terzo della società Ro.Y.Al.Tur. La sentenza riconosce la legittimazione dell'aggiudicatario provvisorio a opporsi ad una sentenza che annulla il bando di gara in cui era collocato utilmente, respinge le doglianze di inammissibilità e tardività dell'opposizione e ribadisce che proroghe di fatto delle concessioni balneari, non inquadrate nei presupposti di una 'proroga tecnica' correlata ad una gara effettivamente in corso secondo il Codice degli Appalti, sono illegittime.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha esaminato un complesso intreccio di ricorsi e opposizioni legati alla procedura di affidamento delle concessioni balneari sul litorale di Ostia. In particolare, la società Battistini, concessionaria uscente, aveva visto accolto dal TAR il proprio ricorso per violazione di norme emergenziali e regolamentari. Tuttavia, la società Ro.Y.Al.Tur, aggiudicataria provvisoria, era stata pretermessa dal giudizio e ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimazione dell’aggiudicatario provvisorio in quanto titolare di un interesse diretto, sulla base del fatto che la sentenza opposta comprometteva la possibilità di ottenere l’assegnazione definitiva. Ha anche chiarito che il ricorso in opposizione non era tardivo, in quanto l'opponente non aveva mai ricevuto notifiche individuali degli atti rilevanti e la semplice pubblicazione sul sito web non integra pubblicità legale efficace, secondo la disciplina sulla trasparenza degli atti di gara. Per quanto riguarda i motivi di appello di Roma Capitale, il Consiglio ha ribadito che il giudice amministrativo deve comunque pronunciarsi sull’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. Sul tema delle proroghe tecniche, la sentenza ha precisato che tali proroghe sono legittime solo se riconducibili a quanto previsto dall’articolo 120 del Codice degli Appalti, ossia in presenza di una procedura di gara effettivamente in corso e nelle condizioni fissate dalla norma. In mancanza di tali presupposti, si configura una proroga di fatto non legittima. L'esito finale è il rigetto degli appelli e la compensazione delle spese, attesa la complessità e novità delle questioni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 120

L’articolo 120 del nuovo Codice degli Appalti viene richiamato nella sentenza per escludere la legittimità delle proroghe di fatto delle concessioni balneari scadute. Il Consiglio di Stato chiarisce che una 'proroga tecnica' delle concessioni in essere è ammissibile solo ove vi sia una procedura di gara già pubblicata e in corso, e che l'atto amministrativo deve essere strumentale al perfezionamento dell’assegnazione all’esito di tale procedura. Qualora tale presupposto manchi, come nella vicenda esaminata, la proroga configura semplicemente una illegittima reiterazione delle concessioni scadute, non riconducibile alle eccezioni previste dall’articolo 120.

Articoli di riferimento