Gare buoni pasto: legittimità del tetto massimo del 5% allo sconto incondizionato verso gli esercenti. Il Consiglio di Stato conferma la misura e respinge le censure di illegittimità europea e costituzionale.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società Edenred Italia contro il Comune di Parma, confermando la legittimità della clausola della lex specialis di gara che, in attuazione dell’art. 131, co. 5, lett. c), d.lgs. 36/2023, limita al 5% lo sconto incondizionato applicabile agli esercenti convenzionati nei contratti di buoni pasto. Secondo il Collegio, tale misura non viola né i principi europei di concorrenza e libera prestazione di servizi, né la Costituzione italiana, in quanto è proporzionata, non discriminatoria e funzionale a tutelare l’interesse degli utenti finali (lavoratori beneficiari dei buoni pasto) e il buon funzionamento del servizio.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la contestazione, da parte di una società emettitrice di buoni pasto, del limite legale (5%) allo sconto che può essere imposto agli esercenti convenzionati, sostenendo che tale limite costituirebbe un’irragionevole restrizione della libertà economica, discriminatoria e in violazione del diritto UE e della Costituzione. Il Consiglio di Stato chiarisce che il limite in questione non è una misura diretta a riequilibrare rapporti di forza tra operatori economici (emittenti ed esercenti), ma ha come obiettivo principale la tutela degli utenti finali del servizio sostitutivo di mensa (i lavoratori), assicurando l’effettività e la spendibilità del buono pasto e prevenendo pratiche commerciali che potrebbero impoverire il valore reale del servizio (ad es. rialzo dei prezzi o limitazioni all’uso dei buoni). La misura del tetto allo sconto è ritenuta conforme ai principi di proporzionalità, necessità e non discriminazione (come richiesto dal diritto UE e dalla Costituzione): non esistono alternative meno restrittive, è applicata a tutti gli operatori, e risponde a un motivo imperativo di interesse generale (tutela dei destinatari di servizi e consumatori). La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e le questioni di costituzionalità sono state respinte per difetto di rilevanza, non essendovi violazioni manifeste dei parametri invocati. La disciplina contestata è coerente con la funzione che la concorrenza svolge nei contratti pubblici: essa è strumentale a garantire il miglior risultato per l’ente appaltante e per i fruitori finali, non un valore assoluto sganciato dall’interesse pubblico.



