Annullamento dell'aggiudicazione per difformità dalle specifiche tecniche minime in gara pubblica per impianti tecnologici e di sicurezza presso la Casa Circondariale di Bologna
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione a favore della Icr Impianti e Costruzioni S.r.l. per l’appalto relativo alla realizzazione degli impianti di sicurezza presso la Casa Circondariale di Bologna. L’annullamento è avvenuto perché l’offerta tecnica dell’aggiudicataria è risultata non conforme ai requisiti minimi – in particolare alle specifiche tecniche sulle telecamere multifocali e termiche – come invece richiesto in modo vincolante dalla documentazione di gara. Il ricorso della seconda classificata, Security Trust S.r.l., è stato quindi accolto in parte, annullando l’aggiudicazione, mentre è stata respinta la domanda di risarcimento danni per mancanza di prova concreta del danno subito.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato riconosce come fondato il motivo di ricorso secondo cui l’offerta della ditta aggiudicataria era difforme rispetto alle specifiche tecniche minime obbligatorie (ad es., risoluzione delle telecamere multifocali e caratteristiche delle telecamere termiche). La sentenza afferma che la violazione di requisiti tecnici essenziali, anche se non espressamente sanzionata con l’esclusione nella lex specialis, comporta comunque l’esclusione automatica dalla gara, poiché tali caratteristiche sono considerate condizioni minime e indefettibili di partecipazione. La Commissione giudicatrice e il TAR avevano ritenuto di poter applicare il principio di equivalenza tra prodotti diversi, ma il Consiglio di Stato ha ribadito che tale equivalenza dev’essere dimostrata e che, in assenza di idonei calcoli tecnici o prove, la difformità comporta l’impossibilità di aggiudicare la gara. La domanda di risarcimento del danno è stata respinta perché l’impresa ricorrente non aveva specificato né provato il danno concretamente subito, come richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 79, che disciplina le specifiche tecniche, è invocato per valutare se l’offerta dell’aggiudicataria rispettasse i requisiti minimi tecnici fissati dalla documentazione di gara. La sentenza ne fa applicazione ribadendo che il rispetto di tali specifiche rappresenta una condizione necessaria per la validità dell’offerta e che la loro violazione comporta l’esclusione, anche senza una specifica previsione espulsiva espressa nella lex specialis.
L’articolo 108 è richiamato per sottolineare il principio che l’aggiudicazione deve avvenire secondo criteri trasparenti e oggettivi, privilegiando l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto nei documenti di gara. Tuttavia, la sentenza sottolinea che la discrezionalità nella valutazione tecnica trova limite nel rispetto delle specifiche minime inderogabili e che, se tali specifiche non sono rispettate, non si tratta di un mero punteggio minore ma di causa di esclusione dall’appalto.



