30/07/2026
Art. 1Art. 3Art. 87Art. 113

Esclusione dell’offerta tecnica incompleta dalla gara per il servizio di ristorazione scolastica di Arona: confermata la prevalenza delle prescrizioni del capitolato e del disciplinare

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Piemonte che aveva escluso SIR – Sistemi Italiani Ristorazione s.r.l. dalla gara per il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Arona, annullando la relativa aggiudicazione. L’offerta tecnica di SIR era stata ritenuta incompleta perché non prevedeva la distribuzione dei pasti presso alcune strutture specificamente indicate dal capitolato speciale d’appalto. La sentenza chiarisce che la lex specialis di gara può imporre, a pena di esclusione, la presenza di elementi specifici nell’offerta tecnica necessari per la valutazione della sua completezza e conformità ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di SIR ritenendo corretto l’operato del TAR: la lex specialis (disciplinare e capitolato speciale) richiede che l’offerta tecnica descriva in modo esaustivo tutte le prestazioni richieste. In particolare, se il capitolato e il disciplinare prevedono, come in questo caso, che il progetto organizzativo includa il piano di trasporto per tutte le località indicate – comprese alcune strutture assistenziali – l’omissione di queste ultime rende l’offerta inammissibile. L’offerta di SIR è risultata incompleta e quindi esclusa, perché non contemplava alcune destinazioni fondamentali per l’esecuzione del servizio. Il Collegio ha precisato che la distinzione tra requisiti di esecuzione e requisiti di partecipazione non è decisiva quando la lex specialis impone di dettagliare specifiche prestazioni già nella fase di offerta. La ratio è garantire sia una corretta e trasparente valutazione dell’offerta sia la corrispondenza tra quanto promesso in sede di gara e ciò che dovrà essere eseguito. È stato inoltre ribadito che, pur in presenza del principio del risultato e del favor partecipationis, la sanzione dell’esclusione opera quando l’offerta omette elementi essenziali e non è interpretabile come conforme al capitolato. Restano assorbite tutte le altre motivazioni dell’appello e il contratto, ove già stipulato, è dichiarato inefficace. SIR è stata condannata anche alle spese processuali.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene invocato da SIR per sostenere un’interpretazione meno rigorosa delle regole di gara e favorire la massima partecipazione degli operatori. Tuttavia, il Consiglio di Stato spiega che tale principio non può prevalere sull’esigenza di garantire la completezza e la conformità dell’offerta agli elementi ritenuti essenziali dalla stazione appaltante, come richiesto dalla lex specialis.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato è menzionato tra quelli a tutela della concorrenza e della partecipazione, ma la sentenza chiarisce che il favor partecipationis non consente di ammettere offerte palesemente incomplete rispetto ai requisiti considerati essenziali dal disciplinare e dal capitolato.

Articolo 87

La sentenza si fonda sulla distinzione tra disciplinare di gara (che fissa le regole procedurali e i contenuti minimi dell’offerta) e capitolato speciale (che dettaglia le prestazioni che l’aggiudicatario dovrà assicurare). SIR aveva omesso, nella relazione tecnica richiesta dal disciplinare, alcune prestazioni ritenute dalla stazione appaltante essenziali e specificate nel capitolato (ad es. pasti per il Centro Assistenza Diurno). La mancata indicazione di tali prestazioni porta all’esclusione, proprio in applicazione della disciplina dettata dall’art. 87.

Articolo 113

Il Consiglio di Stato chiarisce che il tema della distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione non è decisivo quando la lex specialis impone che le prestazioni da eseguire siano già dettagliate nell’offerta tecnica, a pena di esclusione. L’art. 113 viene richiamato per precisare che, se la documentazione di gara prevede requisiti esecutivi come contenuto dell’offerta, la loro mancanza rileva già nella fase di valutazione dell’offerta tecnica.

Articoli di riferimento