Il Consiglio di Stato conferma l'esclusione da una gara Global Service per l'impossibilità di ricorso al progettista solo indicato: no assimilazione agli appalti integrati
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Consorzio Integra e confermato la sentenza del TAR Toscana che aveva rigettato il ricorso contro l’esclusione dalla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze. L’esclusione era avvenuta perché il Consorzio Integra aveva tentato di soddisfare i requisiti di progettazione tramite un progettista esterno solo indicato, soluzione non ammessa dalla disciplina di gara e dalla normativa applicabile ai contratti misti global service, che richiedono invece l’associazione diretta o l’avvalimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la distinzione tra l’appalto integrato (dove, in limitati casi, è ammessa la figura del progettista indicato) e l’appalto global service, per cui occorre il possesso diretto o in raggruppamento dei requisiti richiesti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che, nell’ambito di appalti misti cd. global service – in cui si cumulano lavori, servizi e progettazione – la normativa (all’epoca vigente) richiede che i requisiti di qualificazione per le diverse componenti siano posseduti direttamente dai concorrenti oppure mediante avvalimento, non potendosi fare automatico ricorso al meccanismo del progettista solo indicato (come consentito invece, e solo in via eccezionale, nell’appalto integrato secondo l’art. 59, comma 1-bis del d.lgs. 50/2016). Il Consiglio di Stato esclude l’analogia tra global service e appalto integrato, ribadendo che l’“indicazione” di un progettista esterno può essere ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla legge. Nel caso in esame, la lex specialis e la ratio dell’appalto (l’attribuire a un unico soggetto la piena responsabilità della gestione integrata) giustificano la richiesta di requisiti diretti o mediante avvalimento, a garanzia dell’interesse pubblico e della responsabilità nell’esecuzione. Non vi è, dunque, violazione del principio europeo del favor partecipationis o del diritto al ricorso alle capacità di terzi (art. 63 Direttiva 2014/24/UE), né sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il principio affermato è che la disciplina dell’appalto integrato rappresenta un’eccezione e non può estendersi ad altre tipologie di affidamento globale; inoltre, nel global service la stazione appaltante può legittimamente richiedere che il raggruppamento concorrente sia in possesso diretto di tutti i requisiti di qualificazione.



