Legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto per lavori nel porto di Brindisi e disciplina dei rapporti tra concordato preventivo e partecipazione a gare pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto per il banchinamento e il recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (porto di Brindisi) alla società Fincosit s.r.l., respingendo l’appello di Ricciardello Costruzioni s.p.a. e confermando la sentenza di primo grado del TAR Puglia. Le doglianze riguardavano, principalmente, la mancata esclusione di Fincosit per presunte violazioni della disciplina sui requisiti di partecipazione alle gare pubbliche in presenza di procedure concorsuali e la successiva esclusione di Ricciardello per difetto dei requisiti in capo a uno dei progettisti indicati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’applicazione della normativa fallimentare ratione temporis e ha escluso che Fincosit dovesse dichiarare l’esistenza di procedure concorsuali o ottenere autorizzazioni specifiche, non essendo essa stessa soggetta a concordato preventivo.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha analizzato la posizione di Fincosit s.r.l. rispetto alla procedura concorsuale che aveva coinvolto la sua controllante Grandi Lavori Fincosit s.p.a. e la legittimità della sua partecipazione alla gara. Ha chiarito che l’affitto di ramo d’azienda e la successiva partecipazione alla gara da parte di Fincosit non implicavano, in assenza di una reale continuità organizzativa e di una procedura concorsuale a carico della stessa Fincosit, l’obbligo di dichiarare uno stato di concordato o di ottenere autorizzazioni giudiziarie in base alle norme richiamate (art. 80, d.lgs. 50/2016; art. 95 d.lgs. 14/2019; art. 186 bis l. fall.). La normativa applicabile era quella della Legge Fallimentare del 1942 e non il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, poiché la procedura era stata avviata prima della sua entrata in vigore. La sentenza rigetta anche la censura contro la propria esclusione dalla gara di Ricciardello, rilevando che in caso di carenza dei requisiti in capo ai progettisti indicati non è doveroso il soccorso istruttorio e che l’esclusione è conforme all’orientamento giurisprudenziale. In conclusione, la sentenza chiarisce la portata degli obblighi dichiarativi e autorizzativi nelle procedure di gara in presenza di affitto di ramo d’azienda da parte di società in concordato, limitandoli ai casi di effettiva continuità organizzativa/economica e di procedura concorsuale in capo al partecipante.



