Legittimità della limitazione dei requisiti di gara ai soli servizi analoghi FESR/FSC in un appalto per la gestione fondi strutturali: esclusione del soccorso istruttorio per modifica sostanziale della domanda
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR che aveva rigettato il ricorso di ACG Auditing e Consulting Group S.r.l. contro l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara indetta da Puglia Sviluppo S.p.A. L’esclusione di ACG era motivata dalla mancanza di esperienza specifica nella gestione dei fondi FESR e FSC, come richiesto dal bando, avendo invece maturato esperienza solo sul FSE. Secondo il Consiglio di Stato, la clausola che limita i requisiti alle esperienze su FESR/FSC costituisce una legittima specificazione dei requisiti di partecipazione e non viola la par condicio tra concorrenti. È stato altresì escluso il ricorso al soccorso istruttorio per integrare la domanda con nuove esperienze, in quanto ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda originaria, con violazione dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sull’interpretazione coordinata delle clausole di gara: sebbene alcune parti del disciplinare e del capitolato tecnico indichino, in termini generali, la gestione di fondi strutturali e nazionali, la disposizione specifica del disciplinare (par. 9.3) richiede che il requisito del fatturato minimo sia dimostrato con esperienze maturate specificamente su fondi FESR e FSC. Tale previsione, secondo il Consiglio di Stato, è una specificazione lecita e ragionevole, giustificata dalla mission di Puglia Sviluppo S.p.A. e dal tipo di attività richieste dall’appalto (rivolte a imprese e non a persone). Viene inoltre ribadito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire modifiche sostanziali delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione, come avverrebbe nel caso in cui ACG adducesse postume esperienze su FESR/FSC non dichiarate inizialmente. Ciò contrasterebbe con i principi di autoresponsabilità e di parità tra concorrenti. La sentenza ribadisce quindi la discrezionalità della stazione appaltante nel definire i requisiti di partecipazione purché attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.



