Affidamento servizio igiene urbana Comune di Sava: corretta attribuzione punteggio economico e criterio del costo della manodopera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato conferma, con diversa motivazione, l'annullamento dell'aggiudicazione della gara per il servizio di igiene urbana nel Comune di Sava in favore di Monteco S.p.a., accogliendo l'appello incidentale del RTI Gial S.r.l. e Impregico S.p.a. La decisione si fonda sul fatto che Monteco, pur avendo dichiarato un ribasso percentuale maggiore sulla quota ribassabile, ha inserito un costo della manodopera superiore a quello stimato dalla stazione appaltante, rendendo la sua offerta complessivamente meno conveniente rispetto a quella dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato chiarisce che il ribasso va calcolato solo sulle voci ribassabili, ma ribadisce che la valutazione dell'offerta deve privilegiare la reale convenienza economica complessiva, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sulla corretta interpretazione delle regole di gara e dei principi del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato riconosce che il ribasso doveva essere applicato solo alla parte ribassabile della base d’asta (voce A.1), come previsto dalla lex specialis e dall’art. 41, co. 14, d.lgs. 36/2023. Tuttavia, la sentenza valorizza il fatto che l’offerta economica di Monteco includeva un costo della manodopera superiore a quello stabilito dalla stazione appaltante, con il risultato che, nonostante il maggiore ribasso nominale, il prezzo finale offerto era meno conveniente per l’amministrazione rispetto a quello dei concorrenti. Di conseguenza, il punteggio economico attribuito non rifletteva la reale economicità dell’offerta, in violazione dei principi del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023), della trasparenza e della par condicio (art. 10 d.lgs. 36/2023). La sentenza precisa inoltre che tale vizio non implicava l'esclusione automatica di Monteco (art. 10), ma richiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e la correzione degli esiti. La stazione appaltante dovrà ora valutare l'offerta dei controinteressati anche sotto il profilo della potenziale anomalia (art. 110 d.lgs. 36/2023).
Collegamenti al Codice Appalti
Fondamentale per il giudizio sull’attribuzione del punteggio economico e sulla scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La sentenza afferma che il criterio del risultato impone di privilegiare l’offerta che, nel suo complesso, garantisca un effettivo vantaggio per l’amministrazione, scoraggiando soluzioni meramente formali che possano alterare la comparabilità e la convenienza delle offerte.
Invocato per ribadire che le cause di esclusione sono tassative e non comprendono l’errore nel calcolo del costo della manodopera, che non era causa di esclusione ai sensi della lex specialis. Pertanto, l’offerta di Monteco non doveva essere esclusa, ma valutata in termini di convenienza economica complessiva.
In particolare il comma 14, utilizzato per chiarire che il costo della manodopera (come indicato dalla stazione appaltante) non è soggetto a ribasso e che il ribasso percentuale deve essere riferito solo alle voci ribassabili. Questo principio ha guidato la corretta interpretazione della lex specialis e delle modalità di formulazione dell’offerta economica.
Richiamato in relazione all’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza nell’offerta economica e all’uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È stato rilevato che la formula di attribuzione del punteggio economico deve tenere conto della reale convenienza complessiva e non solo del ribasso percentuale.
Viene menzionato in relazione alla necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la congruità dell’offerta eventualmente anomala, specialmente laddove il costo della manodopera dichiarato sia superiore a quello posto a base di gara, assicurando la sostenibilità e serietà dell’offerta aggiudicataria.



