Gara per la manutenzione straordinaria del Canale Cavour: legittimità della valutazione tecnica e della procedura di aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Neocos S.r.l., confermando la sentenza del TAR Piemonte che aveva giudicato legittima l'aggiudicazione della gara per la manutenzione straordinaria del Canale Cavour all'ATI Allara S.p.A. L'appellante aveva contestato la competenza della commissione di gara, l'utilizzo di supporti tecnici esterni, l'assenza di verifiche su conflitti di interesse, la mancata certificazione digitale della piattaforma di gara e un errore materiale nei punteggi. La sentenza ha stabilito che la commissione era adeguatamente competente nel suo insieme, il ricorso a consulenti esterni era lecito come mero supporto e non vi era delega delle funzioni valutative. Non è stato provato alcun conflitto di interessi, la disciplina digitale era divenuta efficace dopo la pubblicazione del bando e l'errore materiale era irrilevante. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla corretta individuazione del perimetro di competenza della commissione di gara e sulla liceità del ricorso a supporti tecnici esterni in casi di particolare complessità tecnica, qualora la valutazione conclusiva rimanga in capo alla commissione. La commissione deve essere valutata per la sua competenza complessiva e non è necessario che ogni singolo membro copra tutte le specializzazioni richieste. La legittimità della procedura è stata ribadita anche per l'assenza di prove concrete di conflitto di interessi da parte dei consulenti esterni e per il corretto riferimento temporale all'applicazione delle norme sulla digitalizzazione, essendo il bando pubblicato prima dell'entrata in vigore delle relative disposizioni. L'errore materiale nei punteggi, riconosciuto come irrilevante, non ha inficiato l'esito della gara. In generale, la sentenza valorizza la discrezionalità tecnica dell'amministrazione in fase di valutazione delle offerte, ponendo precisi limiti alla sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni di merito tecnico non manifestamente irragionevoli o illogiche. L'appello, quindi, è stato respinto sotto tutti i profili, con conferma della legittimità della procedura di aggiudicazione e delle operazioni della commissione.



