30/10/2025
Art. 101

Legittimità della richiesta di chiarimenti sull'offerta economica in una gara pubblica: la conferma del Consiglio di Stato

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso della Seth s.r.l. contro l'aggiudicazione di una gara pubblica alla Massucco Costruzioni s.r.l. La controversia verteva sulla presunta modifica, postuma e non consentita, dell’offerta economica presentata da Massucco. In realtà, il Consiglio ha stabilito che si è trattato solo di una correzione formale di un errore materiale (l’indicazione 'zero' nel campo della progettazione esecutiva dovuta a una svista nell’applicazione del ribasso unico), senza alcuna reale alterazione dell’offerta complessiva, già chiara e inequivoca. La stazione appaltante, legittimamente, ha richiesto un chiarimento a Massucco, senza violare né la parità di trattamento né il principio di immodificabilità dell’offerta.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha esaminato le doglianze della Seth s.r.l. che lamentava una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio, a seguito della richiesta di chiarimenti fatta dall’amministrazione alla Massucco Costruzioni s.r.l. In particolare, la Seth contestava che l’offerta economica di Massucco, avendo indicato 'zero' per la voce della progettazione esecutiva soggetta a ribasso, fosse indeterminata o addirittura nulla per quella componente e che la successiva correzione avesse determinato una modifica sostanziale dell’offerta dopo la scadenza dei termini. Il Consiglio ha invece chiarito che il contesto normativo, la lex specialis di gara e la volontà negoziale dell’offerente rendevano inequivoca l’applicazione di un ribasso unico, e che la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione era volta solo ad acquisire precisione sull’applicazione aritmetica del ribasso, già chiaramente espresso sull’intero importo oggetto della gara. Si è trattato di un soccorso procedimentale ammesso dall'art. 101, d.lgs. 36/2023 e dalla giurisprudenza, che consente la correzione di errori materiali pur senza alterare il contenuto sostanziale dell’offerta. Pertanto, non vi è stata alcuna violazione dei principi di immodificabilità e par condicio, e giustamente la stazione appaltante ha individuato la reale intenzione dell’offerente senza introdurre elementi nuovi nell’offerta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L'articolo 101, in particolare il comma 3, è stato richiamato per giustificare la possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica, a condizione che tali chiarimenti non modifichino il contenuto sostanziale dell'offerta. Nel caso concreto, la richiesta inviata a Massucco Costruzioni s.r.l. è stata qualificata come soccorso procedimentale: l'amministrazione ha legittimamente invitato l'operatore economico a precisare un dato già desumibile dall'offerta, senza alterarne la sostanza, in linea con quanto disposto dalla norma. La sentenza ha inoltre ribadito che il soccorso procedimentale può essere utilizzato per correggere errori materiali o di calcolo, purché la volontà dell’offerente risulti comunque certa e non vengano introdotte modifiche sostanziali.

Articoli di riferimento