Illegittimità dell'esclusione per presunta anomalia degli oneri di sicurezza nell'ambito di un accordo quadro: necessità di valutazione complessiva e flessibile dell'offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Fenix Consorzio Stabile annullando l'esclusione dalla gara per l'affidamento di lavori ANAS, riconoscendo che l'offerta poteva essere esclusa solo se inaffidabile nel suo complesso e che, nei contratti di accordo quadro, non è legittimo fondare la verifica di anomalia dei costi della sicurezza su un parametro rigido come il coefficiente ITACA 0,0075. La stazione appaltante aveva ignorato la natura flessibile dell'accordo quadro, concentrandosi unicamente sulla presunta sottostima dei costi della sicurezza senza una valutazione globale dell'offerta.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che la verifica di anomalia prevista dall'art. 110 del d.lgs. 36/2023 deve considerare l'affidabilità generale dell'offerta, non solo singole voci di spesa come gli oneri della sicurezza. Nel caso di accordo quadro, la natura non predeterminata delle prestazioni future impedisce l'uso di criteri rigidi e automatici per valutare la congruità di certe voci di costo. La stazione appaltante, limitandosi al solo scostamento dal coefficiente ITACA, ha violato i principi di proporzionalità e ragionevolezza e non ha tenuto conto delle giustificazioni e della struttura complessiva dell'offerta di Fenix. La sentenza ribadisce che l'offerta può essere ritenuta anomala ed esclusa solo se nel suo insieme inattendibile e che la verifica di congruità, specie in casi di accordo quadro, deve essere flessibile e coerente con le reali condizioni contrattuali.



