30/12/2025
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Gara per la fornitura di carburanti alla Guardia di Finanza — Requisiti dei RTI e disciplina sulla corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Rosslyn Company s.p.a., che contestava l'aggiudicazione della gara per la fornitura di benzina e gasolio alla flotta navale della Guardia di Finanza (Lotto 1) al RTI composto da Rossetti s.p.a., Saccne Petroli s.p.a. e Nobile Oil Group s.p.a.. Rosslyn lamentava la mancata esclusione del RTI per presunta carenza di requisiti tecnici in capo ai singoli operatori e la mancata corrispondenza tra quota di esecuzione e quota di qualificazione. La sentenza chiarisce che, per gli appalti di servizi e forniture, salvo diversa previsione della lex specialis, i requisiti vanno posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non pro-quota dai singoli. I chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio sulla determinazione dell'offerta economica sono stati ritenuti corretti. È stato dichiarato improcedibile anche l’appello incidentale di Palermo Fuels s.r.l., che chiedeva, tra l’altro, l’esclusione di Rosslyn per difetto di garanzia fideiussoria. Le spese di lite sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato affronta in modo approfondito il tema dei requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) nelle gare per servizi e forniture alla luce dell’art. 68 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023). Secondo la sentenza, la regola generale resta che, per servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, e solo una previsione esplicita del disciplinare di gara (“lex specialis”) può imporre la corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti in capo ai singoli componenti, regola invece obbligatoria nei lavori. Il disciplinare applicato nel caso di specie confermava proprio questa impostazione: era richiesto che il requisito delle forniture pregresse fosse posseduto dal RTI nel suo complesso. Anche l’omessa specificazione delle quote di esecuzione da parte delle mandanti è stata ritenuta sanabile tramite soccorso istruttorio, non essendo causa tassativa di esclusione. In merito alla presunta incertezza sull’offerta economica (valore “Delta”), la stazione appaltante ha correttamente agito richiedendo chiarimenti e il valore effettivamente offerto era ricavabile univocamente. Infine, le doglianze sulle altre offerte e sulle spese sono state respinte o dichiarate improcedibili. La sentenza ribadisce il rilievo della lex specialis e conferma la legittimità delle scelte istruttorie e valutative della stazione appaltante.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Richiamato tra i principi fondamentali per la valutazione dell'operato della stazione appaltante, in relazione alla trasparenza, efficienza, legalità e risultato nella gestione della procedura di gara.

Articolo 2

Invocato nei motivi di ricorso per fondare il vizio di eccesso di potere e la necessità per la stazione appaltante di agire in un quadro di fiducia reciproca e responsabilità, principio ritenuto rispettato nell’operato della stazione appaltante.

Articolo 3

Citato come fondamento dei principi di accesso al mercato e concorrenza, considerato nella valutazione delle regole di partecipazione e requisiti di gara che devono essere non discriminatori e trasparenti.

Articolo 10

Invocato nella parte in cui si esclude la possibilità per la lex specialis di prevedere cause di esclusione non ammesse dal codice; viene richiamato quando si esclude che la mancata indicazione delle quote di esecuzione sia causa tassativa di esclusione, confermando la massima partecipazione.

Articolo 68

Articolo centrale della decisione. Viene interpretato nel senso che, per servizi e forniture, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso salvo diversa previsione della lex specialis. La sentenza distingue la disciplina speciale dei lavori pubblici, confermando l’assenza di obbligo legale di corrispondenza tra quote e requisiti nei servizi/forniture.

Articolo 83

Richiamato per la disciplina dei bandi e dei contenuti dei documenti di gara; il Consiglio di Stato ribadisce la rilevanza delle previsioni del bando e del disciplinare nella determinazione dei requisiti di partecipazione.

Articolo 87

Usato per confermare che il disciplinare di gara disciplina le regole di partecipazione e la natura dei requisiti, la cui interpretazione è stata centrale nel rigetto delle doglianze di Rosslyn.

Articolo 88

Citato tra i motivi di appello per carenze nei documenti di gara digitali, non costituendo però motivo di esclusione nei fatti di causa.

Articolo 91

Rilevante per le procedure di presentazione delle offerte e dei documenti sulla piattaforma digitale, tema coinvolto sia nella questione della dichiarazione delle quote di esecuzione sia nella formazione e verifica delle offerte economiche.

Articolo 100

Disciplinando i requisiti di ordine speciale, è richiamato per la loro applicazione alle forniture analoghe e all’esperienza pregressa richiesta, che veniva soddisfatta dal RTI nel suo complesso secondo disciplinare e kodice.

Articolo 104

Invocato nell’ambito delle doglianze relative all’avvalimento, dichiarate inammissibili per carenza di interesse, ma richiamato per il regime dei rapporti tra aggiudicatario e impresa ausiliaria.

Articolo 106

Invocato nell’appello incidentale (Palermo Fuels) sulla presunta irregolarità della garanzia presentata da Rosslyn; la questione non viene decisa nel merito per carenza di interesse.

Articolo 108

Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione (minor prezzo) applicati nella procedura e per la valutazione circa la legittimità delle offerte economiche presentate.

Articoli di riferimento