Rigetto dell'appello di Tecnocostruzioni S.r.l. su gara d'appalto ACAMIR: legittimità dell'aggiudicazione all'ATI Unyon/Pontedil
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l'appello di Tecnocostruzioni S.r.l., seconda classificata, volto ad annullare l'aggiudicazione della gara per l'appalto integrato 'Aumento resilienza rete stradale secondaria' all'ATI Unyon/Pontedil da parte di ACAMIR. Contestata l'idoneità del contratto di avvalimento, l'asserita carenza di requisiti dell'aggiudicataria e dei progettisti, presunte varianti progettuali illecite, irregolarità nell'attribuzione dei punteggi e la validità delle polizze assicurative presentate. Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza dell'operato della stazione appaltante e della commissione giudicatrice, assimilando le modifiche proposte a semplici migliorie e ribadendo la validità dell'avvalimento e la sufficienza delle polizze. L'appello è stato dunque respinto e confermata la sentenza del TAR Campania.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla corretta applicazione delle norme del Codice degli Appalti e sul rispetto dei principi di concorrenza e par condicio. Sul contratto di avvalimento, la sentenza ribadisce che è sufficiente che l'ausiliaria si impegni a mettere a disposizione l'intera organizzazione e i requisiti usati per ottenere la SOA, senza la necessità di dettagliare tutte le singole risorse. In merito alla presunta dichiarazione mendace sull'automezzo demolito, viene ritenuto che la disponibilità globale delle risorse sia sufficiente, non rilevando la singola anomalia. I rilievi sull'asserita carenza di requisiti sono stati dichiarati improcedibili, perché la verifica è ormai oggetto di altro giudizio autonomo. Sul piano tecnico, le modifiche progettuali proposte dall'aggiudicataria sono state qualificate, anche dopo apposita verificazione, come migliorie ammissibili e non come varianti estranee, in quanto non modificano i caratteri essenziali dell'opera. La somma degli importi delle polizze assicurative interne a un raggruppamento è stata giudicata ammissibile ai fini del raggiungimento della soglia richiesta. Circa l'attribuzione dei punteggi, il Consiglio conferma che le valutazioni della commissione rientrano nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo per evidenti errori o illogicità, che non sono stati riscontrati. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.



