Gara pubblica per il servizio nazionale 1522: legittimità dell’aggiudicazione all’ATI Centro Veneto Progetti Donna ODV – Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza riguarda una gara bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità per l’affidamento del servizio di assistenza alle donne vittime di violenza tramite il servizio 1522. L’aggiudicazione era stata assegnata a un’ATI composta da Centro Veneto Progetti Donna ODV e Rel.Azioni Positive SCS Onlus, ma la seconda classificata (Associazione Differenza Donna APS) aveva contestato vari aspetti della procedura e dell’offerta risultata vincente. Il TAR Lazio aveva annullato l’aggiudicazione accogliendo in parte le doglianze di Differenza Donna. In appello, il Consiglio di Stato ha accolto il gravame dell’ATI aggiudicataria, riformando la sentenza di primo grado e respingendo le censure della seconda classificata. La procedura e le valutazioni sono state riconosciute conformi al Codice degli Appalti e alla lex specialis, con integrale compensazione delle spese.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure accolte dal Tar fossero infondate. Sulla suddivisione delle quote tra componenti dell’ATI, si è chiarito che negli appalti di servizi – in assenza di una specifica previsione nella lex specialis – non occorre una perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, come invece richiesto per gli appalti di lavori. La responsabilità solidale dei membri dell’ATI e l’assenza di modifiche sostanziali tra le dichiarazioni in sede di offerta e quelle nei giustificativi delle anomalie sono stati considerati elementi sufficienti di legittimità. Anche le presunte carenze dell’offerta tecnica (es. hosting e chat) sono state ritenute insussistenti, poiché tali requisiti non erano previsti come specifiche tecniche minime a pena di esclusione dalla lex specialis. In materia di verifica di anomalia, viene riaffermato il principio per cui la valutazione della stazione appaltante è connotata da ampia discrezionalità tecnica, e il giudice può sindacare solo errori macroscopici o illogicità manifeste. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante e congrue le motivazioni date a supporto dell’aggiudicazione. Infine, ulteriori questioni (es. affidamento in urgenza, subappalto, segretezza delle offerte) sono state decise in coerenza con il quadro normativo vigente e la giurisprudenza. Per la complessità delle questioni, sono state compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato riguardo alla legittimità dell’avvio e delle fasi procedurali di affidamento, compresa la possibilità di esecuzione d’urgenza prima della stipula del contratto quando necessario per l’interesse pubblico, come nel caso dell’affidamento continuativo del servizio 1522.
Richiamato in relazione alle procedure digitali e al ruolo della banca dati nazionale dei contratti pubblici nella trasparenza e gestione delle procedure, in particolare come supporto informativo e di controllo nelle fasi di gara.
Citato a proposito dell’accesso agli atti di gara e della riservatezza dei documenti, per chiarire i limiti e le modalità di consultazione delle offerte e delle informazioni riservate nelle fasi di affidamento e contenzioso.
Preso in considerazione per le regole processuali sull’accesso agli atti, specialmente in relazione ai tempi, alle modalità di oscuramento delle offerte e ai procedimenti di impugnazione degli atti gara, rilevanti per la trasparenza e la tutela giudiziale.
Centrale nella decisione: il Consiglio di Stato chiarisce la corretta interpretazione della disciplina dei raggruppamenti temporanei nei contratti di servizi, escludendo la necessità di perfetta corrispondenza tra requisiti di partecipazione/qualificazione e quote di esecuzione in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, ribadendo la responsabilità solidale tra i componenti.
Richiamato per definire il perimetro delle offerte ammissibili (requisiti minimi, conformità alla lex specialis) e la disciplina delle procedure di scelta, a fondamento della legittimità della scelta tecnica della commissione giudicatrice.
Cita il soccorso istruttorio sia per quanto riguarda la possibilità di chiarimenti e integrazioni documentali ammesse (fatti salvi i limiti per l’offerta tecnica/economica), sia per la possibilità di specificare gli elementi secondari senza modificare sostanzialmente l’offerta.
Esaminato in riferimento al contratto di avvalimento prodotto dall’ATI aggiudicataria, valutando la sua correttezza formale e sostanziale alla luce degli obblighi di messa a disposizione delle risorse e dei controlli previsti.
Menziato tra le norme di riferimento in materia di certificazioni e mezzi di prova a supporto della validità delle offerte e dei prodotti/servizi proposti, a supporto delle discussioni sulla congruità tecnica dell’offerta.
Fondamentale nella parte relativa alla verifica delle offerte anormalmente basse. La sentenza chiarisce che la valutazione della congruità e sostenibilità dell’offerta è affidata alla discrezionalità della stazione appaltante e può essere sindacata solo laddove la decisione risulti manifestamente irragionevole.
Richiamato nel valutare la natura delle prestazioni affidate dal vincitore a terzi (lavoro autonomo/professionale vs subappalto), nonché per definire cosa si intenda per subappalto e quali prestazioni possano essere affidate a soggetti esterni senza violare il divieto di subappalto della lex specialis.
Invocato per giustificare la possibilità di esecuzione anticipata e/o modifiche contrattuali in corso d’opera, laddove ricorrano esigenze particolari (es. garantire la continuità del servizio pubblico).



