31/08/2026
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 35Art. 36Art. 225

Interpretazione dei requisiti documentali per il punteggio tecnico nella gara d’appalto per servizi di vigilanza aerea SNAM: prevalenza dell’onere dichiarativo e del favor partecipationis

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del RTI E+S Air avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’aggiudicazione in loro favore e ordinato la riedizione della valutazione dell’offerta di Eliossola s.r.l., seconda classificata nella gara indetta da SNAM Rete Gas. La controversia verteva sull’interpretazione della lex specialis in merito all’obbligo (o meno) di allegare documentazione (come i libretti di immatricolazione) a supporto della dichiarazione sulla disponibilità della flotta di elicotteri per il punteggio tecnico. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il bando di gara richiedeva solo una dichiarazione dettagliata e non anche l’immediata produzione documentale, in nome del principio del favor partecipationis e della chiarezza e certezza delle regole di gara; ha ritenuto sufficiente la dichiarazione resa da Eliossola, respingendo tutte le censure circa la necessità di allegati documentali immediati o difetti formali della dichiarazione stessa.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma il principio secondo cui, nella interpretazione delle clausole della lex specialis di gara, si deve adottare un approccio letterale e sistematico, evitando interpretazioni integrative che non trovino preciso fondamento nel testo. L’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, relativo al criterio premiale 'flotta di elicotteri', richiedeva una dichiarazione con dettagli circa la disponibilità dei velivoli ma non imponeva di allegare immediatamente documenti di prova. La mancanza di un’esplicita previsione di un obbligo di allegazione documentale impedisce alla stazione appaltante di escludere punteggio unicamente per l’assenza di detti documenti. L’interpretazione deve privilegiare la massima partecipazione alla gara (favor partecipationis) e non restringere oltre quanto chiaramente scritto nel bando i requisiti di validità dell’offerta. La dichiarazione prodotta da Eliossola, anche priva di formule specifiche richiamanti gli artt. 46-47 DPR 445/2000 o la responsabilità penale, è considerata valida purché riconducibile all’operatore e con contenuto sostanzialmente conforme alle prescrizioni. Sono richiamati i principi generali degli appalti pubblici: risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e affidamento, e i criteri interpretativi del codice degli appalti. La decisione ribadisce che solo una prescrizione espressa può fondare oneri stringenti per i concorrenti. L’appello è quindi respinto, e la stazione appaltante dovrà ricalcolare il punteggio di Eliossola secondo questi criteri.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene valorizzato ai fini dell’interpretazione della lex specialis: in caso di ambiguità, la soluzione che meglio garantisce la funzionalità del servizio (e quindi il risultato atteso per la stazione appaltante) e la partecipazione competitiva è da preferirsi. La sentenza richiama la necessità di interpretare le regole di gara affinché realizzino efficacemente l’interesse pubblico tutelato dall’appalto.

Articolo 2

Il principio della fiducia informa i rapporti tra amministrazione e operatori economici, fondando la sufficienza dell’autodichiarazione in assenza di elementi contrari, e valorizza la responsabilità degli operatori in merito alla veridicità di quanto dichiarato, senza penalizzazioni irragionevoli per mere formalità.

Articolo 3

La sentenza applica il principio di accesso al mercato, favorendo la più ampia partecipazione non imponendo requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti nel bando. Si evita di restringere l’accesso ai concorrenti attraverso interpretazioni restrittive prive di chiaro fondamento testuale.

Articolo 4

Serve da criterio-guida per l’interpretazione di tutte le norme del codice, espressamente richiamato per affermare che debbano sempre prevalere le linee interpretative che rispettano la ratio dei principi fondamentali e assicurano coerenza di sistema, specialmente nei casi dubbi.

Articolo 5

La tutela dell’affidamento e la buona fede sono richiamate per sostenere che i concorrenti possono confidare nel fatto che la stazione appaltante non pretenderà documentazione non prevista chiaramente dalla legge di gara e che le dichiarazioni, ove sostanzialmente corrette, sono valide anche se formalmente imperfette.

Articolo 35

L’articolo è citato per regolare il diritto di accesso agli atti di gara da parte dei concorrenti (esercitato da Eliossola per acquisire la documentazione necessaria a impugnare l’aggiudicazione), confermando la corretta applicazione delle regole di trasparenza nelle fasi procedurali impugnate.

Articolo 36

Analogamente all’articolo 35, è utilizzato per circoscrivere le modalità e i limiti del diritto di accesso agli atti di gara, e per regolare termini e modalità della tutela giurisdizionale sui relativi atti e provvedimenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e celerità.

Articolo 225

L’articolo regola il regime transitorio applicabile alla procedura di gara e alle relative forme di pubblicità e accesso, richiamato espressamente dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione per giustificare la disciplina specifica dell’accesso agli atti nella fase transitoria di attuazione del nuovo codice.

Articoli di riferimento