Illegittimità della proroga tecnica di un appalto oltre i limiti di legge: annullamento della determina del Ministero dell'interno
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Adecco Italia s.p.a., annullando la proroga tecnica disposta dal Ministero dell'interno per la fornitura temporanea di personale alle prefetture. Ha riconosciuto che tale proroga, per durata e modalità di adozione, era illegittima perché non rispettava i presupposti e i limiti posti dall’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, che consente la proroga tecnica solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova gara, effettivamente avviata. Il ricorso del Ministero, volto ad attribuire la controversia al giudice ordinario, è stato respinto. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce come illegittima la proroga tecnica oltre i limiti previsti dal Codice degli Appalti, in particolare se non ancorata ad una gara effettivamente bandita e nel rispetto della temporaneità. La disciplina prevede che, esauriti i termini e le opzioni stabilite negli atti di gara, la stazione appaltante possa ricorrere, in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, ad una proroga solo se il nuovo affidamento è imminente e la procedura già in corso. In questo caso, il Ministero ha reiterato proroghe (ordinaria, tramite 'quinto d'obbligo' e poi tecnica) senza aver avviato una nuova gara, e con un'estensione temporale superiore a quella contrattualmente prevista. Ciò ha determinato violazione del principio di evidenza pubblica e del principio di continuità dell’azione amministrativa, nonché abuso di uno strumento eccezionale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la proroga tecnica non può essere impiegata per evitare l’indizione di nuove procedure di gara, e rappresenta una forma di nuovo affidamento senza gara, con rilevanza autoritativa della decisione pubblica. Da qui l’annullamento del provvedimento e la conferma della giurisdizione amministrativa.



