Esclusione automatica da gara per inottemperanza agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili e conseguente incameramento della cauzione provvisoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso della società Comp. Tech. Europe s.r.l., esclusa da una gara indetta da Trenitalia per non aver ottemperato agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999, come richiesto dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti). L'Amministrazione ha disposto anche l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dalla società, poiché la stessa aveva reso dichiarazioni non veritiere relativamente al possesso del requisito. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima sia l'esclusione dall'appalto sia l’escussione della cauzione, escludendo che si trattasse di un provvedimento automatico e rilevando la natura indennitaria e non punitiva della garanzia. È stato inoltre ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla accertata mancanza del requisito di regolarità rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili da parte di Comp. Tech. Europe s.r.l. al momento della partecipazione alla gara, un requisito previsto a pena di esclusione automatica dall’art. 94 del Codice degli Appalti. La società aveva dichiarato di essere in regola, ma la stazione appaltante, sulla base di una certificazione della Regione Lazio, ha riscontrato la mancata ottemperanza. Le successive assunzioni non sono state considerate idonee, in quanto tardive rispetto al termine di presentazione dell’offerta. L’art. 94 impone la continuità del possesso dei requisiti, e la giurisprudenza ritiene i certificati degli enti competenti vincolanti, analogamente ai DURC fiscali. In assenza del requisito, la stazione appaltante ha proceduto anche all’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, riconoscendone funzione compensativa e non punitiva. Il Consiglio di Stato ha escluso che la disciplina italiana contrasti con i principi UE, ritenendo non applicabile al caso di specie il precedente della Corte di Giustizia relativo all’escussione nei confronti di operatori non aggiudicatari. La motivazione della stazione appaltante circa l’incameramento della cauzione è stata ritenuta adeguata in relazione alla condotta non corretta della società esclusa. L’appello è stato perciò respinto in toto.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 è stato applicato per giustificare l’esclusione automatica dalla gara della Comp. Tech. Europe s.r.l. in quanto priva del requisito, prescritto a pena di esclusione, di regolarità rispetto agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili secondo la legge n. 68/1999. Il Consiglio di Stato ha rimarcato che il requisito deve essere posseduto già al momento della presentazione dell’offerta e mantenuto senza soluzione di continuità, e che la certificazione dell’ente competente è vincolante per la stazione appaltante. La falsa dichiarazione della società ha inoltre giustificato la sua esclusione per grave illecito professionale.
L’articolo 106 è stato richiamato per legittimare l’escussione della cauzione provvisoria a fronte della perdita del requisito, in quanto la garanzia copre la mancata aggiudicazione successiva alla proposta di aggiudicazione e la mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’affidatario. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’escussione non costituisce una sanzione punitiva ma una liquidazione forfettaria per l’illecito precontrattuale, ed è stata adottata in esito a una valutazione individualizzata e motivata della condotta, non in modo automatico. È stata altresì esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, poiché la disciplina è stata ritenuta conforme ai principi di proporzionalità e di difesa della concorrenza.



