Esclusione per anomalia dell’offerta in gara d’appalto su Accordo Quadro: il valore massimo e i limiti alla discrezionalità dell’operatore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dalla Step-Servizi e Tecnologie Enti Pubblici s.r.l. contro la sentenza del TAR Marche che aveva confermato l’esclusione della società dalla gara per la gestione di servizi tributari per violazione delle regole di gara e presentazione di un’offerta anomala. Il provvedimento di esclusione era motivato dal fatto che Step aveva sovrastimato i ricavi attesi oltre il valore massimo dell’Accordo quadro già fissato dalla stazione appaltante, compromettendo la parità di trattamento tra i concorrenti e rendendo insostenibile economicamente l’offerta. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il valore massimo dell’Accordo quadro rappresenta un limite invalicabile sia per gli enti appaltanti che per i concorrenti e che le offerte devono essere sostenibili, congrue e rispettose dei criteri fissati dalla legge e dalla documentazione di gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma la legittimità dell’esclusione di Step dalla gara pubblica sia per ragioni di merito sia di procedura. Sul piano sostanziale, il Consiglio di Stato sottolinea che la stazione appaltante ha il diritto/dovere di fissare il valore massimo di un Accordo quadro (art. 59 d.lgs. 36/2023), che costituisce sia il massimale di prestazioni esigibili che di spesa pubblica. I concorrenti non possono, nella giustificazione della propria offerta o nella prospettazione dei ricavi, superare tale limite, pena l’alterazione della trasparenza, della par condicio e del regime della concorrenza. Sul piano procedurale, la verifica di anomalia dell’offerta (art. 110 d.lgs. 36/2023) si è svolta correttamente: Step è stata invitata a fornire spiegazioni sulle incongruenze della sua offerta, che sono risultate non convincenti in quanto fondate su previsioni irrealistiche e su una sovrastima dei ricavi (inclusi introiti non qualificabili come veri ricavi), nonché su una stima ottimistica delle adesioni comunali all’accordo e dei servizi affidati. La presunta traslazione del rischio operativo tipica delle concessioni (art. 177 d.lgs. 36/2023) non giustifica il superamento dei limiti fissati dalla lex specialis, poiché resta in capo all’ente aggiudicatore la determinazione del valore massimo dell’accordo. Neppure il procedimento amministrativo è risultato viziato: il contraddittorio è stato rispettato, la motivazione dell’esclusione era congrua, e le doglianze sulla procedura di verifica sono state correttamente disattese. I verbali di gara impugnati, in quanto atti endoprocedimentali, non sono autonomamente impugnabili. La sentenza riafferma che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella valutazione tecnico-economica delle offerte, purché agisca razionalmente e nel rispetto delle regole di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 stabilisce il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qui il Consiglio di Stato richiama la necessità che il valore massimo posto a base di gara e le modalità di calcolo dei ricavi siano chiaramente fissati nei documenti di gara e debbano essere rispettati dai concorrenti; la valutazione dell’offerta Step, con un ribasso eccessivo basato su ricavi sovrastimati, è stata ritenuta non conforme ai criteri e ai limiti previsti dal disciplinare e dal capitolato di gara.
L’articolo 110 disciplina la procedura sulle offerte anormalmente basse. Il Consiglio di Stato ne fa applicazione concreta: accerta che la verifica di anomalia è stata svolta correttamente, con richiesta di giustificativi a Step la cui risposta non è stata considerata idonea a superare i dubbi sulla sostenibilità dell’offerta. La stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità tecnica, che il giudice può sindacare solo in caso di evidente illogicità o irragionevolezza, qui non ravvisate.
L’articolo 177 regola la concessione e il trasferimento del rischio operativo. Step invocava la natura concessoria per giustificare la libertà di stimare ricavi superiori, ma il Consiglio di Stato precisa che anche in regime di concessione resta fermo il limite imposto dal valore massimo dell’Accordo quadro fissato dalla stazione appaltante: la traslazione del rischio non consente l’alterazione unilaterale dei parametri economici della gara stabiliti dalla lex specialis.



