Consiglio di Stato conferma la validità dell'aggiudicazione nonostante contestazioni su presunta anomalia di offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Elisicilia S.r.l., seconda classificata in una gara per un servizio antincendio, ha impugnato l’aggiudicazione a favore di GSA per presunta sottostima di costi e irregolarità nell’offerta. Il TAR aveva ordinato una nuova verifica dell’anomalia dell’offerta. Dopo il riesame, l’amministrazione ha confermato l’aggiudicazione a GSA, decisione che il TAR ha confermato con sentenza poi impugnata da Elisicilia davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha respinto l’appello, ritenendo che l’offerta di GSA fosse complessivamente affidabile e valida, e che la valutazione della stazione appaltante fosse discrezionale e corretta, non essendo state dimostrate incongruità manifeste o violazioni. L’appello è stato quindi rigettato e condannato al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio consolidato secondo cui la valutazione delle offerte anormalmente basse deve essere globale e basarsi sulla congruità complessiva e sull’affidabilità dell’offerta, non su singole voci di costo prese isolatamente. L’amministrazione ha un ampio potere tecnico-discrezionale nel giudicare l’attendibilità di un’offerta, potere che si sindaca solo in caso di manifesta illogicità o palese erroneità. In questo caso, le contestazioni di Elisicilia riguardo sottostime di costi per figure professionali specifiche, reperibilità del personale e costi di attrezzature sono state ritenute insufficienti a dimostrare una anomalia complessiva dell’offerta di GSA. Inoltre, la stazione appaltante ha giustificato adeguatamente le poste di costo contestate e ha accettato la possibile coincidenza di figure professionali, in conformità con il capitolato tecnico e la normativa vigente. Pertanto, non vi è stata violazione né travisamento dei fatti, e l’offerta è stata legittimamente considerata conforme e remunerativa per l’esecuzione del servizio. L’appello è infondato e viene rigettato, con condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 è stato il principale riferimento normativo per l’esame dell’anomalia dell’offerta di GSA. La sentenza richiama il principio che la stazione appaltante deve valutare la congruità e la serietà complessiva dell’offerta e può richiedere giustificazioni solo sulle voci di costo più rilevanti. Nel caso, l’amministrazione ha svolto un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 110, decidendo che l’offerta non era anormalmente bassa perché, pur con qualche differenza puntualizzata da Elisicilia, le giustificazioni fornite da GSA erano attendibili e coerenti con il capitolato tecnico e la normativa. La Corte ha confermato la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nel valutare l’anomalia, conformemente a quanto previsto dall’articolo.



