06/12/2024
Art. 93

Validità della valutazione tecnica nelle gare pubbliche nonostante alcune carenze documentali e modalità di verbalizzazione della commissione

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Consorzio Stabile CMF contro la decisione del TAR Emilia Romagna che aveva confermato la corretta aggiudicazione di un appalto per servizi di pulizia e disinfezione ambientale alla società Pulinet Servizi S.r.l.. Le censure riguardavano in particolare la valutazione tecnica delle offerte, che il Consorzio riteneva errata per la mancata considerazione di requisiti minimi come l'uso di panni monouso nelle sale operatorie, l'attribuzione di punteggi discrezionali e la verbalizzazione delle valutazioni della commissione. Il Consiglio ha ritenuto che la Commissione avesse valutato correttamente l'offerta, che non risultava non conforme ai requisiti di gara, e che le modalità di verbalizzazione dei punteggi fossero conformi ai principi giuridici e alle regole del bando. L'appello incidentale di Pulinet è stato dichiarato improcedibile. È stata confermata la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta un caso complesso di contenzioso amministrativo relativo all'aggiudicazione di una gara pubblica. Il ricorrente contestava principalmente la valutazione tecnica dell'offerta vincitrice, lamentando l'omissione di specifici requisiti minimi imposti dalla lex specialis (come l'uso di panni monouso nelle sale operatorie), nonché presunte irregolarità nelle modalità di assegnazione e verbalizzazione dei punteggi discrezionali da parte della Commissione di gara. Il TAR aveva riconosciuto l'ampio margine di discrezionalità delle commissioni giudicatrici nelle valutazioni tecnico-qualitative, limitando il sindacato giurisdizionale ai casi di chiaro travisamento dei fatti o irragionevolezza manifesta. Inoltre, il TAR aveva ritenuto legittimo il metodo collegiale con cui la Commissione aveva attribuito i punteggi, senza obbligo di verbalizzazione individuale, ai sensi della giurisprudenza consolidata e dell'Adunanza Plenaria n. 16/2022. Il Consiglio di Stato ha confermato tali principi, osservando che l'offerta di Pulinet non violava la lex specialis in modo inequivoco e che l'assenza di una descrizione dettagliata dei DPI e delle modalità di controllo non comportava un vizio di valutazione. Ha inoltre ribadito che le valutazioni della Commissione, pur criticabili, non sono sindacabili in assenza di macroscopici errori. La decisione sottolinea l'importanza del bilanciamento tra discrezionalità tecnica nelle gare e rispetto delle regole di trasparenza e parità di trattamento.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 93

L’articolo 93, che disciplina la composizione e il ruolo della Commissione giudicatrice nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, è stato applicato per valutare la legittimità delle modalità con cui la Commissione ha operato, inclusa la modalità di verbalizzazione dei punteggi discrezionali e l’attività di valutazione tecnica. La sentenza ha ribadito che, secondo l’articolo 93 e la giurisprudenza collegata, non vi è obbligo di verbalizzare separatamente il voto di ogni commissario per ciascun criterio, purché il giudizio collegiale sia adeguatamente motivato e trasparente, confermando così la correttezza della procedura adottata.

Articoli di riferimento