Conferma dell’esclusione di Elitaliana S.r.l. da gara per gravi violazioni fiscali non correttamente dichiarate
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione della società Elitaliana S.r.l. dalla gara per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero indetta dalla Regione Lazio, ritenendo legittimo il provvedimento basato sulla mancata trasparenza e veridicità delle dichiarazioni relative alle posizioni debitorie fiscali e previdenziali. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti e l’intervento di terzi proposti in appello.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma la legittimità della esclusione di Elitaliana dalla gara in quanto la società, all’atto della presentazione della domanda e dell’offerta, non ha fornito informazioni veritiere e complete circa la propria situazione fiscale e previdenziale, dichiarando falsamente l’assenza di debiti mentre successivamente sono emersi debiti rilevanti e piani di rateizzazione non formalmente approvati prima della gara. Questo comportamento è configurato come grave violazione ai sensi degli articoli 80, comma 4 e comma 5, lettere c-bis e f-bis del D.Lgs. 50/2016 che disciplinano le cause di esclusione per inattendibilità del partecipante e per false dichiarazioni. La giurisprudenza ha ribadito che la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata nello stato dei fatti al momento della sua adozione (principio tempus regit actum), per cui norme sopravvenute più favorevoli non hanno efficacia retroattiva. Inoltre, la Corte ha respinto le doglianze relative alla mancata applicazione di una normativa entrata in vigore dopo la decisione e ha negato l’ammissibilità dei motivi aggiunti e dell’intervento adiuvandum perché riguardano atti successivi non impugnati nel primo grado. Nel complesso, la decisione ribadisce l’importanza della trasparenza e correttezza nelle dichiarazioni dei concorrenti in gare pubbliche, nell’interesse della tutela del principio di fiducia e buona fede tra Amministrazione e operatori economici.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato implicitamente per sottolineare il principio della fiducia reciproca tra Amministrazione e operatori economici, base della corretta partecipazione alle gare e della valutazione dell’affidabilità dell’offerente, che deve comportarsi con trasparenza e buona fede, elementi essenziali per il rapporto negoziale.



