10/03/2025
Art. 1Art. 122

Conferma della non obbligatorietà della risoluzione del contratto in caso di riacquisizione postuma di requisiti antimafia durante l'esecuzione

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche confermando la sentenza del TAR Marche che aveva annullato la risoluzione del contratto d'appalto con una società colpita da una misura interdittiva antimafia sospesa per controllo giudiziario e poi aggiornata favorevolmente fuori tempo utile durante l'esecuzione. La decisione sottolinea che, se la stazione appaltante era consapevole della sospensione della misura interdittiva e della sua possibile riacquisizione temporanea di efficacia, non sussisteva l'obbligo di risoluzione immediata del contratto. È riconosciuta la necessità di un ragionevole margine di discrezionalità e di valutazione in capo all’amministrazione, anche alla luce dei tempi procedurali per l’aggiornamento degli atti antimafia e della salvaguardia del principio di continuità nella prestazione contrattuale.

Spiegazione Dettagliata

La controversia verteva sulla legittimità della risoluzione di un contratto d'appalto per la sospensione e successiva ripresa di efficacia di una interdittiva antimafia originariamente sospesa dal controllo giudiziario. Il Consiglio di Stato conferma che l’aggiornamento con esito favorevole della posizione antimafia ha efficacia ex nunc e non retroattiva, per cui formalmente la misura interdittiva può riprendere efficacia in attesa di definizione del procedimento di aggiornamento. Tuttavia, la stazione appaltante, essendo già a conoscenza di questa situazione al momento della stipula, non è obbligata a risolvere automaticamente il contratto al solo riacquisto di efficacia formale della misura. Piuttosto, deve poter valutare le circostanze, anche tenendo conto dei tempi procedurali per l’aggiornamento, dello stato di avanzamento dei lavori e dell’opportunità amministrativa di proseguire o meno l’esecuzione. La sentenza si basa su un’interpretazione restrittiva dell’articolo 122 del Codice dei Contratti, distinguendo tra causali di risoluzione obbligatoria e fattispecie in cui è concessa discrezionalità. Inoltre, è richiamato il principio del risultato dei contratti pubblici e l’esigenza di tutela degli interessi pubblici senza compromettere la certezza delle decisioni amministrative.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1 è richiamato implicitamente nel ragionamento di fondo che sottende l’interpretazione delle norme antimafia e di risoluzione, dove si evidenzia la necessità di bilanciare il rispetto della legalità con l’efficienza dell’esecuzione contrattuale. La sentenza sottolinea l’importanza del principio di risultato, volto a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo e la continuità dell’appalto, evitando decisioni amministrative arbitrarie o eccessivamente formalistiche.

Articolo 122

L’articolo 122 è centrale per la decisione, poiché disciplina i casi di risoluzione dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato interpreta in modo restrittivo le cause di risoluzione obbligatorie, sottolineando che la semplice ripresa di efficacia di una misura interdittiva già sospesa non impone automaticamente la risoluzione del contratto. La norma viene letta in combinazione con la situazione fattuale e la conoscenza preventiva da parte della stazione appaltante, così da riconoscere un potere discrezionale amministrativo sul momento e modo di decidere la risoluzione, in coerenza con la tutela del principio di legalità e delle esigenze di continuità nell’esecuzione.

Articoli di riferimento