24/04/2024
Art. 193Art. 2

Riforma della sentenza sul procedimento di valutazione di manifestazioni di interesse in project financing per il Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto

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Sintesi della Sentenza

La società Siram ha impugnato la scelta dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto che ha ritenuto più conveniente la proposta di un altro raggruppamento temporaneo di imprese (Ladisa) nel contesto di una procedura di project financing per la realizzazione del nuovo ospedale. Il Tar aveva respinto il ricorso di Siram, ritenendo la discrezionalità amministrativa ampia e la procedura soggetta al rito speciale degli appalti con termini brevi per il ricorso. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Siram in quanto la Commissione ha applicato i criteri di valutazione in modo erroneo, condizionando i punteggi tecnici con valutazioni economiche, violando così l'autovincolo assunto nell’avviso. Inoltre, è stato stabilito che la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 non è sottoposta al rito speciale degli appalti con termini dimezzati. L’Amministrazione dovrà rinnovare la valutazione rispettando correttamente i criteri definiti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, sebbene la fase di valutazione delle proposte di manifestazioni di interesse in project financing abbia natura discrezionale e non si configuri come una gara di appalto tradizionale, l’Amministrazione è comunque vincolata a rispettare i criteri di valutazione che essa stessa ha fissato nell’avviso pubblico, ossia l’autovincolo. La Commissione per la valutazione, infatti, non poteva «mescolare» aspetti tecnici con aspetti economici nel determinare i punteggi assegnati, pena la violazione del principio di imparzialità e buon andamento previsto dall’articolo 97 della Costituzione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che questa fase preliminare non rientra nell’ambito di applicazione del rito speciale previsto per i contenziosi sugli appalti pubblici, pertanto i termini ordinari per impugnare gli atti devono trovare applicazione. La decisione rappresenta un bilanciamento tra l’ampia discrezionalità amministrativa nella selezione del promotore di project financing e la tutela degli operatori economici, che hanno diritto a una valutazione trasparente e conforme alle regole fissate dall’Amministrazione. L’annullamento e la rinotifica della valutazione consentono un riesame conforme ai principi di correttezza procedimentale e rispetto dell’autovincolo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 193

L’articolo 193 del nuovo codice degli appalti riguarda la procedura di affidamento in concessione tramite project financing, con previsione di una fase di valutazione comparativa delle proposte, inserimento in gara e criteri di aggiudicazione basati su qualità e prezzo. La sentenza fa riferimento a questa norma per inquadrare la procedura utilizzata dall’ASL di Taranto, che ha convocato manifestazioni di interesse con criteri tecnici ed economici espliciti, vincolandosi a tali criteri nella valutazione delle proposte. Il procedimento contestato è stato trasformato dall’Amministrazione in una competizione regolata da criteri dettagliati, che imponevano il rispetto rigoroso degli stessi.

Articolo 2

L’articolo 2 sul principio della fiducia è richiamato per sottolineare l’importanza degli autovincoli amministrativi come parte integrante delle relazioni tra Amministrazione e operatori economici. Nel caso in esame, l’ASL si era autoimposta regole precise nella valutazione delle proposte: il Consiglio di Stato evidenzia che tale autovincolo deve essere rispettato nell’ambito dell’attività amministrativa, pena la perdita di fiducia e la violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Ciò implica che l’Amministrazione non può derogare arbitrariamente ai criteri che essa stessa ha definito.

Articoli di riferimento