Annullamento parziale degli atti di gara per violazione del principio di suddivisione in lotti in appalto di dispositivi medici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società Stryker contro la decisione del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso riguardante la gara per la fornitura di sistemi di inchiodamento sterile divisi in un solo lotto contenente 6 sub-lotti. La sentenza ha ritenuto illegittima la scelta della stazione appaltante di raggruppare in un unico lotto dispositivi eterogenei e funzionalmente autonomi, impedendo così la partecipazione di piccole e medie imprese specializzate. Per questo motivo, ha annullato parzialmente gli atti di gara relativi al lotto n. 9.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull'interpretazione dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, che impone la regola della suddivisione in lotti per facilitare l’accesso alla gara delle piccole e medie imprese e garantire concorrenza. La stazione appaltante aveva unicamente suddiviso la gara in 18 lotti, ma il lotto 9 comprendeva 6 sub-lotti di dispositivi molto diversi tra loro, con caratteristiche tecniche e funzionali autonome. Questo raggruppamento ha creato un ostacolo alla partecipazione di operatori economici, poiché era necessario possedere tutte le tipologie. Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che la motivazione della scelta di raggruppare più dispositivi eterogenei in un unico lotto deve essere esplicita e fondata. La mancata separazione di quel lotto in lotti più specifici non è stata adeguatamente motivata e contrasta con la ratio normativa volta a favorire la competizione e la partecipazione delle PMI. Viene inoltre rigettata la censura riguardante il procedimento e la produzione documentale in appello, confermando la discrezionalità del giudice nella definizione anticipata della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
Pur essendo un articolo del nuovo codice (non applicabile ratione temporis), l’articolo 58 è richiamato dalla sentenza come criterio ermeneutico e conferma l'importanza della suddivisione funzionale e motivata degli appalti in lotti, sottolineando come le stazioni appaltanti debbano esplicitare i criteri qualitativi e quantitativi della divisione per garantire la partecipazione delle PMI, principio violato nel lotto contestato.



