Inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e coordinamento tra disciplina sull'equo compenso e codice degli appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Azienda USL Veneto 4 dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal Raggruppamento INM per difetto di legittimazione attiva, rigettando contestualmente le contestazioni sull'illegittimità dell'aggiudicazione della gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Si è stabilito che la disciplina sull'equo compenso deve essere interpretata in coordinamento con il codice dei contratti pubblici, riconoscendo la possibilità di un ribasso equo sul corrispettivo previsto per i professionisti nell'ambito della gara, e che la verifica dell'anomalia delle offerte è la sede naturale per controllare la congruità del ribasso.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la complessa interazione tra la legge n. 49/2023 sull’equo compenso e la disciplina del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) applicata alla procedura di gara per servizi di ingegneria e architettura. Il Collegio ha rilevato che la nullità delle clausole che prevedono compensi non equi è una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal contraente debole, cioè il professionista beneficiario dell’equo compenso, e non da terzi concorrenti alla gara. Pertanto, il raggruppamento ricorrente non ha legittimazione ad agire per contestare la nullità basandosi sulla violazione dei criteri di equo compenso. Inoltre, la sentenza chiarisce che non vi è conflitto fra le due normative, ma che occorre un’interpretazione coordinata: il decreto ministeriale per la liquidazione dei compensi (d.m. 140/2012) fissa un range flessibile di compenso equo, mentre il decreto interministeriale del 17 giugno 2016 serve a definire la base d’asta nelle gare, potendo ammettere offerte al ribasso entro limiti di sostenibilità. Tale ribasso deve essere esaminato nell'ambito della verifica di anomalia delle offerte, che rappresenta la sede idonea per controllare la congruità economica e giuridica della proposta. La rigidità assoluta nella non ribassabilità del compenso, sostenuta in primo grado, risulta incompatibile con i principi di concorrenza e discrezionalità amministrativa, nonché con la normativa comunitaria che limita l’imposizione di tariffe obbligatorie. La decisione ribadisce la necessità di un equilibrio fra tutela del professionista e libertà concorrenziale, valorizzando una interpretazione che consenta un confronto competitivo reale nelle gare pubbliche per i servizi di architettura e ingegneria.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 8, che sancisce il principio di autonomia contrattuale e il divieto di prestazioni gratuite da parte dei professionisti con obbligo di compenso equo, è stato richiamato nel quadro generale della tutela del professionista quale contraente debole. Esso ha contribuito a definire il contesto normativo entro il quale la legge sull’equo compenso opera e si integra con il codice dei contratti pubblici.
L'articolo 41, relativo ai livelli e contenuti della progettazione e alla determinazione dei compensi nei servizi di ingegneria e architettura, è stato fondamentale per inquadrare il decreto ministeriale del 17 giugno 2016. Questo decreto, applicato ai sensi dell’art. 41, definisce i parametri da porre a base di gara, con attenzione alla qualità, ai costi e alle responsabilità professionali, e ha rappresentato la base della valutazione sulla possibilità di ribasso del compenso nei bandi pubblici.



