27/02/2025
Art. 101

Interpretazione del vincolo di partecipazione nelle gare d'appalto a lotti e impatto delle società collegate

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato che il vincolo di partecipazione previsto nel bando di gara non implica automaticamente la retrocessione della società ricorrente per scadenza della certificazione tecnica Asse.co., ritenendo ammissibile il soccorso istruttorio per tali certificazioni premiali. Tuttavia, l’estensione del vincolo di partecipazione alle società appartenenti allo stesso gruppo economico è una questione complessa che resta sospesa in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia UE, a cui sono state rimandate questioni interpretative essenziali riguardo l’applicabilità della limitazione per gruppo societario nelle gare a lotti. Il giudizio è quindi sospeso sulla parte relativa a questo secondo motivo, con invito alle parti a presentare memorie sulla questione pregiudiziale.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha analizzato innanzitutto la questione relativa al possesso della certificazione Asse.co. come elemento che attribuisce un punteggio premiale e non come requisito di partecipazione alla gara. Pertanto, la scadenza della certificazione dopo la valutazione dell’offerta tecnica non comporta automaticamente decurtazioni e retrocessioni di posizione, ammesso il soccorso istruttorio che consente di sanare carenze formali senza alterare il merito della gara. Sul piano principale, la controversia riguarda l’applicabilità del vincolo di partecipazione previsto dal disciplinare di gara, in particolare se esso debba essere riferito singolarmente a ogni società o esteso a tutte le società appartenenti a uno stesso gruppo economico. La giurisprudenza è divisa: alcune fonti propongono un’interpretazione estensiva basata su obiettivi di concorrenza e trasparenza, altre sono più restrittive per ragioni di certezza giuridica. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha già rimesso il tema alla Corte di Giustizia UE per chiarire i principi comunitari sottesi, in particolare riguardo alla definizione di operatore economico e alla normativa UE sulle gare a lotti. Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di sospendere il giudizio in merito a questo aspetto e di aprire un contraddittorio tra le parti per acquisire osservazioni sul rilievo della questione pregiudiziale, rimandando la decisione definitiva.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 è stato richiamato implicitamente nella motivazione relativa alla possibilità di sanare carenze documentali in merito alla certificazione Asse.co., che conferisce un punteggio premiale e non è un requisito di ammissione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in analogia al soccorso istruttorio previsto dall’articolo 101 del Codice degli Appalti, la stazione appaltante possa consentire l’integrazione o il rinnovo di tale certificazione anche se scaduta successivamente alla valutazione tecnica, purché non venga alterato il contenuto sostanziale dell’offerta né il confronto competitivo. Ciò consente di evitare l’esclusione automatica o la decurtazione del punteggio in assenza di violazioni sostanziali, garantendo la massima partecipazione e il principio di selezione dell’offerta migliore.

Articoli di riferimento