Annullamento di una gara multiservizi per carenze nella disciplina dei criteri ambientali minimi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Coopservice Soc. Coop. contro l'aggiudicazione della gara multiservizio tecnologico promossa dalla Regione Campania tramite la centrale unica di committenza So.Re.Sa. S.p.A. La sentenza ha annullato gli atti di gara, ritenendo che la legge di gara non abbia adeguatamente rispettato gli obblighi di inserimento dei criteri ambientali minimi previsti dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016. In particolare, pur prevedendo un richiamo ai decreti ministeriali sui criteri ambientali, la documentazione di gara non ha declinato coerentemente tali criteri nelle specifiche tecniche e clausole contrattuali, relegando la sostenibilità ambientale a un rilievo marginale e accessorio nelle fasi di valutazione. Gli appelli incidentali proposti da altre parti sono stati respinti. La decisione sancisce il principio che i criteri ambientali minimi devono essere concretamente e dettagliatamente integrati nella disciplina di gara e non possono essere semplicemente richiamati in modo generico o demandati all’esecuzione del contratto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul rigoroso rispetto dell’art. 34 del d.lgs. 50/2016 che impone l’inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi, al fine di garantire che il futuro appaltatore esegua la prestazione nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il semplice richiamo generico ai decreti ministeriali, senza una loro coerente declinazione nella legge di gara, non soddisfa tale obbligo e rischia di far rinviare la tutela degli interessi ambientali alla fase di esecuzione del contratto, contrastando con il principio del risultato e con la necessaria certezza e stabilità della disciplina negoziale. La bocciatura della distribuzione molto marginale del punteggio attribuito alla sostenibilità ambientale conferma che la legge di gara non integra effettivamente i criteri ambientali minimi come previsto dalla norma. Inoltre, è stata disattesa la tesi di legittimazione formale della documentazione tramite eterointegrazione normativa. La sentenza ribadisce che i contratti pubblici sono strumenti di politica economica e ambientale e che il risultato atteso comprende anche la qualità della prestazione nel rispetto di tali criteri. Sul piano processuale, il Consiglio ha respinto eccezioni formali e di legittimazione, riconoscendo rilevanza agli interessi ambientali e al diritto di difesa delle parti coinvolte. Infine, è stato compensato tra le parti il pagamento delle spese del giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato in riferimento alla natura vincolante e obbligatoria delle clausole sui criteri di sostenibilità ambientale e sociale inserite nei bandi di gara. La sentenza ne evidenzia la continuità e rafforza il principio che tali clausole devono essere concretamente formulate e integrate nella documentazione di gara per garantire prioritariamente la sostenibilità ambientale.
Il principio del risultato è centrale nell’argomentazione riguardo alla necessità che la sostenibilità ambientale venga effettivamente perseguita non solo formalmente ma concretamente, attraverso una chiara e vincolante disciplina di gara che garantisca la qualità della prestazione e l’efficacia della tutela ambientale, superando la sola fase formale e privilegiando la sostanza del risultato pubblico atteso.



