Legittimità dell'affidamento diretto in situazioni di urgenza e mancata proroga contrattuale nel servizio di ristorazione ospedaliera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La società Fast Eat Italy S.r.l. ha impugnato un provvedimento dell'A.S.U.G.I. che affidava in concessione il servizio di gestione bar e pizzeria ad un'altra società, Serenissima Ristorazione S.p.a., dopo la scadenza del precedente affidamento attribuito a Fast Eat. Il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata tempestiva accettazione da parte di Fast Eat della proposta di proroga per sei mesi alle stesse condizioni. Il Consiglio di Stato, chiamato in appello, ha riformato la sentenza del T.A.R., riconoscendo che la mancata conclusione formale della proroga da parte di Fast Eat era giustificata da comunicazioni tardive e incoerenti, anche se ha rilevato che l'affidamento diretto a Serenissima Ristorazione non rispettava i rigidi presupposti di urgenza previsti dal Codice degli Appalti. Pertanto, è stato annullato il provvedimento di affidamento diretto e riconosciuta la legittimazione di Fast Eat a richiedere la tutela del suo interesse.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha dapprima confermato che, per perfezionare un contratto di proroga, è necessaria una accettazione conforme alla proposta dell'Amministrazione entro termini perentori, qui disattesi da Fast Eat. Tale comportamento le ha impedito di mantenere la posizione di affidataria del servizio dopo il 31 maggio 2023. Tuttavia, la Società ha interesse legittimo a partecipare a una eventuale gara pubblica che dovesse sostituire un affidamento diretto senza gara, interesse non escluso dalla mancata proroga. Sul piano sostanziale, la procedura negoziata senza bando adottata dall'A.S.U.G.I. per l'affidamento a Serenissima non ha rispettato i requisiti di «estrema urgenza» né l'imprevedibilità degli eventi da parte dell'Amministrazione, dato che la stessa aveva revocato una gara in corso e non aveva adottato misure ordinarie per assicurare la continuità del servizio. Inoltre, il provvedimento impugnato prevedeva condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle del precedente contratto, configurando un eccesso di potere amministrativo. In definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Fast Eat ritenendo illegittimo l'affidamento diretto e riconoscendole la legittimazione ad agire.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici è stato centrale nella valutazione della legittimità dell'affidamento diretto senza gara. La stazione appaltante (A.S.U.G.I.) aveva fatto ricorso a una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, giustificandola con ragioni di estrema urgenza. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rilevato che non ricorrevano i presupposti richiesti dall'articolo 76, in particolare l'imprevedibilità degli eventi e la non imputabilità all'amministrazione, poiché la stessa aveva contribuito al ritardo nell'affidamento mediante la revoca di gare indette e non concludeva tempestivamente le procedure. Tale interpretazione restrittiva evidenzia il rigore richiesto per l’utilizzo della procedura negoziata senza bando.



