15/04/2024
Art. 120

Applicabilità della clausola di revisione prezzi in proroghe tecniche con ordinanze sindacali nel settore dei servizi di gestione rifiuti

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di una società di servizi che aveva richiesto la revisione dei prezzi per il periodo in cui il servizio di raccolta rifiuti era continuato sulla base di un'ordinanza sindacale di proroga tecnica. Il Tribunale amministrativo aveva negato la revisione prezzi per il periodo coperto dall’ordinanza, ritenendo che questa non fosse un vero e proprio contratto. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che l’ordinanza sindacale, che disponeva la prosecuzione del servizio "agli stessi patti e condizioni" del contratto originario, costituisse una proroga tecnica del rapporto contrattuale esistente, quindi con diritto alla revisione prezzi. L’amministrazione comunale è stata così ordinata ad adottare un provvedimento espresso sulla revisione richiesta, entro un termine fissato dalla sentenza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla qualificazione giuridica dell’ordinanza sindacale che ha disposto la prosecuzione del servizio oltre la scadenza del contratto originario. In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che, pur essendo un atto amministrativo, l’ordinanza non aveva tutti i requisiti propri delle ordinanze contingibili e urgenti, non derogava espressamente norme e richiamava il contratto originario "agli stessi patti e condizioni". Ciò indica che l’ordinanza ha natura ricognitiva di una proroga tecnica prevista contrattualmente (art. 8, comma 3 del contratto), che obbliga la ditta alla prosecuzione del servizio con le medesime condizioni fino al subentro del nuovo gestore. Di conseguenza, anche la clausola contrattuale di revisione prezzi, prevista dall’art. 13 del contratto e in linea con l’art. 115 del d.lgs. 163/2006, si applica anche durante questo periodo di proroga tecnica. Diversamente, il TAR aveva escluso la revisione prezzi ritenendo che questa si applichi solo a prestazioni eseguite in forza di un contratto e non per atti amministrativi come le ordinanze; il Consiglio di Stato ha invece sottolineato che la questione dipende dalla qualificazione sostanziale dell’atto estendendo la clausola ai casi di proroga tecnica, anche se disposta tramite ordinanza. La sentenza inoltre distingue chiaramente la proroga tecnica dal rinnovo contrattuale: quest’ultimo comporterebbe una rinegoziazione completa e, in tal caso, la revisione non si applica. Infine, viene esclusa la necessità di impugnazione immediata dell’ordinanza stessa, in quanto la lesione deriva dall’interpretazione che ne esclude la revisione prezzi e non dall’atto in sé. La sentenza ordina al Comune di pronunciarsi sulla revisione e nomina il Prefetto Commissario in caso di inerzia, compensando le spese per la complessità e incertezza giurisprudenziale del tema.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 120

L’articolo 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici è richiamato per distinguere le diverse forme di modifiche contrattuali in corso di esecuzione, in particolare per separare l’opzione di proroga (con mantenimento di patti e condizioni) dalla proroga tecnica (limitata al tempo necessario per la transizione a un nuovo affidatario). La sentenza utilizza tale distinzione per interpretare l’ordinanza sindacale come una proroga tecnica prevista contrattualmente, che non altera la struttura contrattuale ma estende la durata del servizio sotto le stesse condizioni, garantendo così l’applicabilità della clausola di revisione prezzi prevista dal contratto originario.

Articoli di riferimento