28/01/2025
Art. 119

Legittimità della partecipazione e aggiudicazione a intermediari senza detenzione diretta dei rifiuti in gare pubbliche: interpretazione flessibile del subappalto secondo l’art. 119 del Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Valli s.p.a. contro l'aggiudicazione di una gara pubblica a Svet s.r.l., un intermediario senza detenzione diretta dei rifiuti. La sentenza conferma che, pur operando tramite terzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti, Svet ha rispettato i requisiti di partecipazione e le norme sul subappalto previste dal Codice degli Appalti, in particolare l’articolo 119. L’esclusione di Svet per mancata indicazione formale del subappalto nel DGUE o per presunta violazione del divieto di subappalto integrale è stata giudicata infondata. La disciplina del subappalto è stata interpretata in maniera non formalistica, valorizzando l’effettiva volontà e l’efficacia dei controlli della stazione appaltante, garantendo così la parità di trattamento e la concorrenza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su una interpretazione evoluta e pragmatica del subappalto secondo l’art. 119 del d.lgs. 36/2023, tenendo conto delle specificità della figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione materiale. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la mancata esplicita dichiarazione di ricorso al subappalto nel DGUE non costituisce un vizio rilevante, se l’operatore economico ha comunque indicato espressamente i soggetti esecutori delle prestazioni, comprovandone la disponibilità e i requisiti. La disciplina del subappalto mira a garantire la trasparenza e la tutela degli interessi pubblici, evitando che il contratto venga eseguito da soggetti privi di requisiti o non controllati, ma non richiede formalismi eccessivi che possano vanificare la partecipazione di figure come gli intermediari, che per loro natura operano tramite terzi. Inoltre, la Corte ha chiarito che non si configura subappalto integrale vietato quando l’intermediario mantiene la responsabilità gestionale e il coordinamento delle prestazioni, anche se si avvale di terzi per la parte materiale del servizio. L’interpretazione è coerente con i principi di massima partecipazione, proporzionalità e par condicio nei confronti di tutti gli operatori economici, oltre che con la giurisprudenza e le direttive europee che promuovono la concorrenza e l’accesso delle PMI agli appalti pubblici. Infine, la sentenza ha escluso la necessità di rinvio alla Corte UE sul punto, ritenendo che la normativa nazionale sia interpretata in modo conforme agli orientamenti comunitari.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 119

L’articolo 119 è stato il fulcro dell’analisi giuridica relativa alla disciplina del subappalto nella procedura di gara. La sentenza ha approfondito la definizione e i limiti del subappalto, confermando che l’affidamento a terzi delle prestazioni di trasporto e recupero dei rifiuti da parte di un intermediario non configura automaticamente un subappalto integrale vietato. È stata riconosciuta la necessità dell’autorizzazione preventiva della stazione appaltante e del possesso dei requisiti da parte dei soggetti esecutori, ma si è adottata una lettura non formalistica, che privilegia l’effettiva volontà e la sostanza degli atti di gara rispetto a rigidità formali (come l’errata o mancante indicazione nel DGUE). L’articolo ha pertanto supportato la legittimità della partecipazione degli intermediari e la validità dell’aggiudicazione a Svet, garantendo il rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e correttezza amministrativa.

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