28/03/2024
Art. 98

Conferma in appello dell'esclusione dalla gara per omissione dichiarativa e compromissione dell'affidabilità professionale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società esclusa da una gara pubblica per il servizio di smaltimento rifiuti, confermando la decisione del TAR che aveva rigettato il ricorso della stessa società. L'esclusione è stata motivata dalla gravità dell'omissione informativa da parte della società riguardo a un procedimento penale che coinvolgeva il suo legale rappresentante e da una valutazione negativa circa la sua affidabilità professionale in un contesto di turbativa d'asta che coinvolgeva anche la stazione appaltante. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione discrezionale della stazione appaltante e ha sottolineato che l'esclusione non è automatica ma richiede una valutazione concreta dell'incidenza dell'omissione sull'integrità e affidabilità del concorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma il potere discrezionale della stazione appaltante nel valutare se l'omissione di informazioni, anche in forma di mancata dichiarazione di procedimenti penali, comprometta la fiducia e l'affidabilità necessarie per partecipare a gare d'appalto pubbliche. La corte ha fatto riferimento ai principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 16/2020) che precisano come non vi sia automatismo nell'esclusione per omissione o dichiarazioni false, ma occorra una valutazione concreta del pregiudizio all'integrità dell'operatore. Nel caso specifico, la società aveva ricevuto ampiamente prima della scadenza delle offerte informazioni rilevanti sul procedimento penale al proprio legale rappresentante, senza però comunicarlo tempestivamente alla stazione appaltante, ostacolando il corretto svolgimento della gara. Inoltre, la gravità del contesto delittuoso, che coinvolgeva vertici della stazione appaltante stessa, ha reso legittima la revoca e l'esclusione. La corte ha inoltre precisato che l'importanza temporale del fatto illecito si calcola dal momento dell'accertamento giuridico rilevante, non dalla mera commissione, e che è corretto considerare anche fatti antecedenti se rilevati dopo, come nella fattispecie. Nel complesso, la sentenza tutela i principi di trasparenza, integrità e legalità nelle procedure di gara, ribadendo che la stazione appaltante deve poter fidarsi delle dichiarazioni rese in gara e che il giudice è limitato a sindacare solo la correttezza della valutazione discrezionale svolta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 98

L'articolo è stato richiamato per definire il criterio della gravità dell'illecito professionale che può comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso, il Consiglio di Stato ha considerato la gravità del contesto delittuoso e la mancata dichiarazione da parte della società di fatti rilevanti inerenti al procedimento penale sul suo legale rappresentante, elementi idonei a pregiudicare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico come previsto dall'art. 98, confermando la legittimità dell'esclusione e della revoca della proposta di aggiudicazione.

Articoli di riferimento