Conferma della legittimità della gestione del vincolo di partecipazione per singolo offerente nella gara per servizi di vigilanza armata e rigetto delle censure sull'affidabilità dell'aggiudicataria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di Civis s.p.a. contro l'aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per servizi di vigilanza armata al Ministero della Giustizia. Si è stabilito che il vincolo di partecipazione previsto per la gara si applica al singolo offerente e non si estende automaticamente a tutte le società facenti parte di un gruppo imprenditoriale. Inoltre, l'amministrazione ha legittimamente valutato l'affidabilità professionale della società aggiudicataria, escludendo le gravi irregolarità che sarebbero state causa di esclusione dalla gara. L'appello di Civis è stato dunque respinto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza approfondisce la questione chiave della portata soggettiva del vincolo di partecipazione in una gara d'appalto suddivisa in lotti pubblica; in particolare, se tale vincolo debba limitare la partecipazione di interi gruppi di società o soltanto delle singole imprese che presentano l'offerta. Il Consiglio di Stato ha interpretato il vincolo in modo restrittivo, applicandolo unicamente al singolo offerente, in linea con la legge di gara e con i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, Consip, che non hanno modificato ma solo precisato tale portata. Questa interpretazione è coerente con i principi di trasparenza e parità di trattamento richiesti dal diritto europeo e nazionale, oltre a favorire la partecipazione delle imprese, in particolare delle PMI, senza precludere la concorrenza nel mercato. Inoltre, sono state analizzate le valutazioni di Consip circa l'affidabilità professionale e la congruità dell'offerta della società aggiudicataria; il giudice ha ritenuto che la stazione appaltante abbia operato nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, motivando adeguatamente le scelte e valutando correttamente la documentazione e i fatti relativi a presunte infrazioni. Il mancato accoglimento dell'appello evita dunque la rimozione dell’aggiudicazione e conferma la validità della procedura e delle scelte amministrative compiute.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 58, relativo alla suddivisione in lotti, è fondamentale per il contesto della gara centrale, in cui la divisione in 34 lotti consente una maggiore partecipazione alle imprese, inclusi i vincoli di partecipazione. Il Consiglio di Stato ha approfondito come l'obbligo di suddivisione in lotti abbia come finalità principale la promozione di una maggiore competizione e la partecipazione delle PMI, sottolineando che la facoltà di imporre vincoli di partecipazione su base più ampia rispetto al singolo offerente è una scelta discrezionale e non automatica della stazione appaltante. In assenza di una specifica disposizione nel bando, il vincolo si applica al singolo offerente e non all'intero gruppo, garantendo così trasparenza, parità di trattamento e favor partecipationis.



