Conferma della vigilanza ANAC e obblighi di comunicazione CIG e contributo per servizi legali pubblici esclusi dalla gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello presentato dal Consiglio Nazionale Forense contro le disposizioni dell'ANAC in materia di servizi legali offerti a pubbliche amministrazioni. È stato confermato che, pur essendo esclusi dall'obbligo di gara, tali contratti costituiscono appalti pubblici soggetti a vigilanza ANAC, obbligo di comunicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e versamento del contributo ANAC, in conformità con il nuovo Codice degli Appalti e la normativa vigente. Le argomentazioni sull'estraneità dei contratti di patrocinio legale alla disciplina degli appalti pubblici, sul contrasto con il diritto comunitario e sulle ragioni di legittimità costituzionale sono state rigettate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha chiarito che i servizi legali offerti a pubbliche amministrazioni, pur essendo esclusi dall'obbligo di evidenza pubblica (cioè dalla gara), vanno comunque considerati appalti pubblici in quanto finalizzati a soddisfare un interesse pubblico. La natura esclusiva di 'contratti esclusi' non elimina la loro natura pubblica né l'applicabilità di controlli come la tracciabilità dei pagamenti (comunicazione CIG) e la vigilanza ANAC, che si traduce nel versamento di un contributo. L'ANAC esercita un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto di principi quali concorrenza, imparzialità e trasparenza, anche nei contratti affidati con modalità semplificate o dirette, giustificando così il mantenimento di questi adempimenti. Infine, la sentenza risponde alle questioni di diritto comunitario e di legittimità costituzionale affermando che la normativa italiana rispetta il principio di minimum harmonization previsto dall'Unione Europea e tutela valori costituzionali come la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 56 è stato centrale nel definire i servizi legali come "contratti esclusi" dall'obbligo di evidenza pubblica, ovvero dalla gara, ma comunque appalti pubblici soggetti a specifici obblighi procedurali e di vigilanza. La sentenza interpreta tale articolo per sottolineare che l'esclusione riguarda solo la modalità di affidamento (non la natura pubblica del contratto) e giustifica così l'applicabilità degli obblighi di comunicazione CIG e del versamento del contributo all'ANAC.



