04/03/2025
Art. 57

Rigetto dell'appello in una gara per servizi di pulizia per mancata prova di modifica dell'offerta e corretta interpretazione dei criteri di sostenibilità ambientale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello presentato da PFE S.p.A. contro l'aggiudicazione dell'appalto per servizi di pulizia del Comune di Sassari alla Miorelli Service S.p.A. Le contestazioni principali riguardavano una presunta modifica post-offerta e difformità tecnico-economiche, nonché la mancata indicazione del numero delle macchine utilizzate e la relativa documentazione ambientale. Il Consiglio ha ritenuto infondate le doglianze, confermando la regolarità della procedura e la conformità dell'offerta aggiudicataria.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma che le offerte in gare pubbliche devono essere interpretate con il principio di conservazione, cioè si presume che siano conformi al capitolato salvo chiara prova contraria. La Miorelli Service ha correttamente incluso nelle ore di lavoro anche quelle di formazione, essendo questa opzione legittima e supportata dall'offerta tecnica. Inoltre, la mancata indicazione esplicita del numero degli interventi nell’area omogenea 3 non significa difformità, poiché l’offerta è stata interpretata come conforme al bando in base al principio di favor partecipationis e alle regole di interpretazione contrattuale. Per quanto riguarda i criteri ambientali, la normativa impone di inserire clausole di sostenibilità ambientale nella lex specialis ma non necessariamente di allegare tutte le specifiche tecniche e schede in sede di offerta, potendo la verifica avvenire anche in fase esecutiva. Pertanto, la richiesta di indicazione del numero preciso delle macchine e relative schede tecniche non era una condizione di esclusione bensì un elemento di valutazione a discrezione dell’amministrazione. Il rigetto del ricorso evidenzia anche che per denunciare un’offerta anomala occorre fornire una prova dettagliata del maggior costo e della perdita, onere che la ricorrente non ha assolto. Nel complesso, la sentenza tutela i principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, evitando interpretazioni estensive delle cause di esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 57

L'articolo 57 è stato richiamato per sottolineare l'obbligo della stazione appaltante di inserire clausole e specifiche tecniche basate su criteri ambientali minimi nei bandi e capitolati. Nel caso in esame, tale disposizione giustifica il rinvio del capitolato al decreto ministeriale n. 51 del 2021 come parte integrante della lex specialis. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha precisato che la mancata indicazione del numero preciso delle macchine o la mancanza di schede tecniche nell’offerta non comporta automaticamente l’esclusione, poiché l’art. 57 prevede flessibilità nella verifica del rispetto dei criteri ambientali, che può avvenire durante l’esecuzione del contratto. Ciò chiarisce che i criteri ambientali sono integrati nel bando senza però imporre oneri di esclusione non chiaramente previsti.

Articoli di riferimento