Esclusione da gara per falsa dichiarazione sull'autorizzazione giudiziale in procedura di Partenariato per l’Innovazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società DUEL S.r.l., annullando una precedente sentenza che aveva confermato l'esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese dalla gara indetta da AGID. L’esclusione era stata motivata dalla presunta falsa dichiarazione circa il possesso dell’autorizzazione del Giudice Delegato alla partecipazione alla gara, richiesta per gli operatori in concordato preventivo con riserva. Il Consiglio ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale autorizzazione deve essere posseduta entro l’aggiudicazione, non già al momento della domanda di partecipazione. Inoltre, il parere favorevole del commissario giudiziale, seppur non equivalente all’autorizzazione del G.D., è stato ritenuto sufficiente in attesa della definitiva autorizzazione giudiziale. Pertanto, la dichiarazione resa non poteva ritenersi falsa o fuorviante, rendendo illegittima l’esclusione dalla gara.
Spiegazione Dettagliata
Il caso riguarda la partecipazione a una procedura di Partenariato per l’Innovazione in cui DUEL S.r.l., parte di un raggruppamento temporaneo, era stata esclusa per aver dichiarato falsamente di essere in possesso dell'autorizzazione del Giudice Delegato (G.D.) alla partecipazione, richiesta per operatori in concordato preventivo con riserva. Il Tar aveva confermato l’esclusione ritenendo necessaria l’autorizzazione già al momento della domanda di partecipazione e non equiparando il parere del commissario giudiziale all’autorizzazione del G.D. Il Consiglio di Stato ha invece applicato i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria n. 9/2021, secondo cui la necessità dell’autorizzazione giudiziale sussiste entro l’aggiudicazione e non al momento della domanda di partecipazione. Ha inoltre sottolineato che il commissario giudiziale aveva autorizzato la partecipazione in via provvisoria, senza impegnare finanziariamente la società. La dichiarazione della DUEL quindi non era né falsa né fuorviante in senso giuridico, in quanto riferita a un requisito non essenziale al momento della partecipazione. Di conseguenza, l’esclusione sulla base di tale dichiarazione è stata ritenuta illegittima e il ricorso accolto. La sentenza contribuisce a chiarire il momento rilevante per il possesso dell’autorizzazione giudiziale nei casi di concordato con riserva nelle gare pubbliche, armonizzandolo con i principi di continuità aziendale e tutela delle imprese concordatarie.
Collegamenti al Codice Appalti
Anche se l’art. 95 non è stato applicato direttamente nella sentenza, è stato menzionato nel quadro normativo come riferimento alle cause di esclusione non automatica, includendo quelle relative a procedure concorsuali e affidabilità dell’operatore, tema collegato alla disciplina sulle esclusioni per false dichiarazioni.



