Legittimità dell'esclusione di un operatore economico per irregolarità contributiva e incameramento della cauzione in gara d'appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso del Club Scherma Torino contro la revoca dell’aggiudicazione di una gara pubblica per la gestione di un impianto sportivo comunale a causa di un DURC negativo relativo a una delle imprese mandanti (Ca.Gi. s.s.d.). La revoca è stata motivata con la presenza di un’irregolarità contributiva definitiva e grave che impedisce la partecipazione alla gara. Il Consiglio ha ritenuto che il DURC negativo rappresenti un accertamento definitivo che giustifica l’esclusione e l’incameramento della cauzione, anche se successivamente la posizione contributiva sia stata sanata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma il principio per cui la presenza di un DURC negativo, che attesta irregolarità contributive gravi e definitivamente accertate, impone l’esclusione dalla procedura di gara pubblica. L’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) richiede che le violazioni contributive siano "definitivamente accertate". Il Consiglio di Stato ha chiarito che tale definitività è rappresentata proprio dal DURC negativo, che incorpora un giudizio di regolarità basato anche sulla pendenza o meno di contenziosi. Il principio di continuità della regolarità contributiva è imprescindibile per tutta la durata della gara e non ammette sanatorie postume. Quindi, pur essendo intervenuto un pagamento successivo, non è possibile sanare una posizione irregolare già emersa al momento della presentazione dell’offerta o in corso di gara. Inoltre, l’esclusione comporta anche l’incameramento della cauzione, misura legittima a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. La sentenza nega anche la possibilità di contestare nel merito la composizione e gli importi del DURC, salvo che non siano state proposte impugnative in corso di causa. Infine, l’appello è stato respinto e compensate integralmente le spese di lite, data la complessità della materia e la particolarità della fattispecie.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 96, pur non essendo esplicitamente citato nel testo del dispositivo, rappresenta il quadro normativo generale sull’esclusione degli operatori economici nelle procedure di gara. La sentenza si innesta nell’ambito del principio generale di esclusione per irregolarità e inaffidabilità dell’operatore economico, come disciplinato dall’art. 96, giustificando così la decisione di revoca dell’aggiudicazione e incameramento della cauzione.



