Conferma dell'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti del progettista indicato e inammissibilità della sostituzione post-aggiudicazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Imperial S.r.l., confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di F.P. Appalti S.r.l. contro l'aggiudicazione di una gara per lavori di messa in sicurezza di un istituto scolastico. La gara era stata affidata a Imperial S.r.l., la quale aveva indicato un progettista privo dei requisiti minimi di fatturato richiesti dalla lex specialis. Nonostante il soccorso istruttorio attivato, il progettista non aveva fornito la documentazione necessaria e successivamente era stato sostituito dopo l'aggiudicazione, cosa ritenuta inammissibile perché modifica sostanziale dell'offerta. La decisione sottolinea che la mancata esclusione alla fase di gara viola i principi di imparzialità e parità di trattamento, mentre la sostituzione post-aggiudicazione non è consentita qualora alteri l'offerta presentata.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce che il progettista indicato in una gara d'appalto, pur non essendo concorrente diretto, deve possedere i requisiti richiesti dalla lex specialis, pena l'esclusione dell'operatore economico. L'attivazione del soccorso istruttorio ha una natura perentoria: deve consentire un'integrazione documentale completa entro termini stretti, pena l'esclusione automatica. Nel caso di specie, il progettista indicato da Imperial S.r.l. non ha rispettato tale obbligo, e quindi la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Imperial dalla gara. La decisione di lasciare la verifica al RUP in fase successiva ha costituito un illecito rinvio che ha causato un difetto di imparzialità e trasparenza. Inoltre, la sostituzione del progettista dopo l'aggiudicazione configura una modifica sostanziale dell'offerta, vietata dal principio di parità di trattamento e dalle norme sul soccorso istruttorio, e quindi non può essere ammessa. La decisione analizza anche la normativa applicabile, affermando che la gara è disciplinata dal d.lgs. 50/2016, in virtù di un rinvio statico previsto dalle norme speciali relative al PNRR, respingendo la tesi dell'appellante.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 44 riguarda l'appalto integrato, che è la modalità di gara utilizzata per l'affidamento delle progettazioni esecutive e dei lavori contestuali nel caso in esame. La sentenza fa riferimento a tale articolo per inquadrare la natura e i requisiti specifici della gara, sottolineando che la progettazione esecutiva, parte integrante dell'appalto, deve essere svolta da soggetti qualificati come previsto dalla lex specialis, inclusi i requisiti di fatturato.
L'articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, modalità con cui le stazioni appaltanti consentono agli operatori di integrare o correggere documenti mancanti. Nel caso, la Commissione di gara aveva attivato il soccorso istruttorio per ottenere la documentazione sul fatturato del progettista indicato. Tuttavia, data la mancata integrazione entro i termini, secondo la normativa e la giurisprudenza applicata, la mancata esclusione di Imperial S.r.l. dalla gara è risultata illegittima. La sentenza evidenzia inoltre che la sostituzione del progettista dopo la scadenza del soccorso istruttorio non è consentita se modifica sostanzialmente l'offerta.



