Esclusione dalla gara per mancanza di firma digitale sull'offerta economica di un RTI non ancora costituito
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza ha confermato l'esclusione dalla gara della Cooperativa Sociale Progetto Donna Più S.c.s. per non aver apposto la firma digitale sull’offerta economica da parte della mandataria del raggruppamento temporaneo non ancora costituito, come esplicitamente previsto dalla lettera di invito a pena di esclusione. Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR che aveva invece ritenuto regolarizzabile tale irregolarità, sottolineando la natura vincolante delle regole di gara e la funzione essenziale della firma digitale nel garantire la riconducibilità e la serietà dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha ribadito che nelle gare pubbliche la sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte di tutti i componenti di un raggruppamento è un requisito essenziale e inderogabile, soprattutto se previsto espressamente dal bando a pena di esclusione. La firma digitale garantisce la provenienza, l’integrità e la vincolatività dell’offerta, condizione imprescindibile per assicurare la certezza e la par condicio tra concorrenti. Nel caso di specie, la mancata firma da parte della mandataria del RTI non ancora costituito impedisce di attribuire univocamente la volontà negoziale e preclude la possibilità di applicare il soccorso istruttorio o ritenere la violazione sanabile. La sentenza del TAR, che aveva considerato la procedura telematica sufficiente per risalire al soggetto responsabile e quindi regolarizzare l’irregolarità, è stata dunque superata, evidenziando la rilevanza vincolante delle prescrizioni della legge di gara e il valore costituzionale del buon andamento dell’amministrazione. L’appello della Cooperativa Sociale Start è stato accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna dell’appellata alle spese di giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
Sebbene l’articolo 25 riguardi le piattaforme digitali per gli appalti, nella sentenza si fa riferimento alle caratteristiche telematiche della procedura di gara, ossia l’uso di una piattaforma digitale con accesso autenticato. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che tale sistema potesse consentire l’identificazione certa del soggetto responsabile anche in assenza della firma digitale, ma il Consiglio di Stato ha escluso questa valutazione, ribadendo l’importanza della firma digitale come requisito formale imprescindibile.



