13/08/2024
Art. 10

Esclusione per inserimento del ribasso nella domanda di partecipazione: principio di tassatività delle cause di esclusione e responsabilità dell’offerente

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Consorzio Stabile Santa Rita, riformando la sentenza del TAR che aveva annullato l’esclusione dalla gara di Procoge s.r.l. L’esclusione di Procoge per aver inserito elementi dell’offerta economica – in particolare il ribasso offerto – nella documentazione amministrativa (anziché nella busta economica come previsto dalla lex specialis) è stata ritenuta legittima. La clausola di esclusione è compatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal Codice degli Appalti, poiché riguarda un requisito speciale e non le cause di esclusione di ordine generale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della legittimità della clausola di gara che prevede l’esclusione automatica dell’offerente che inserisca elementi economici nella documentazione amministrativa anziché nella busta economica. Il TAR aveva annullato l’esclusione ritenendo che la clausola violasse il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2 del D.lgs. 36/2023, che ammette solo le cause escludenti degli artt. 94 e 95. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che tale principio di tassatività si riferisce esclusivamente alle cause di esclusione per carenze dei requisiti generali (artt. 94 e 95) ed esclude l’introduzione di cause ulteriori solo in tale ambito. Per contro, le stazioni appaltanti possono legittimamente prevedere requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) e relative cause di esclusione per il mancato rispetto di tali requisiti. L’inserimento del ribasso nella documentazione amministrativa costituisce una violazione delle prescrizioni di gara e pertanto legittima l’esclusione. Inoltre, la stazione appaltante aveva informato tutti i partecipanti, successivamente all’errore nel modulo di domanda, dell’obbligo di rispettare la distinzione tra busta amministrativa e busta economica, rafforzando la legittimità dell’esclusione. Infine, il concorrente deve rispondere delle proprie carenze organizzative interne (mancata corretta compilazione della domanda) e della inosservanza delle regole di gara, nel rispetto del principio di autoresponsabilità.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è centrale nella decisione, in quanto disciplina il principio di tassatività delle cause di esclusione nei contratti pubblici. Il TAR aveva interpretato il comma 2 come vietante l’applicazione di cause di esclusione diverse da quelle descritte negli artt. 94 e 95. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che tale tassatività riguarda solo le cause di esclusione relative ai requisiti generali e non impedisce l’introduzione da parte delle stazioni appaltanti di requisiti speciali connessi al bando di gara, come la distinzione tra documentazione amministrativa ed offerta economica. Pertanto, la clausola della lex specialis che prevede l’esclusione per inserimento del ribasso nella documentazione amministrativa è legittima e conforme all’art. 10, comma 3, che autorizza l’introduzione di requisiti speciali proporzionati all’oggetto del contratto.

Articoli di riferimento