Responsabilità precontrattuale per ritardo e comportamento scorretto nell'appalto di lavori pubblici: risarcimento danni per mancata stipula del contratto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La società Cav. Granata Group S.r.l. ha impugnato la revoca dell’aggiudicazione di un appalto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contestando il ritardo e il comportamento negligente dell’amministrazione nella stipula del contratto, avvenuta dopo ben otto anni dall’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, sebbene la revoca fosse stata impugnata oltre i termini, la responsabilità della pubblica amministrazione può sorgere anche per comportamento scorretto nella fase precontrattuale, indipendentemente dalla legittimità formale del provvedimento di revoca. È stata dunque riconosciuta la responsabilità precontrattuale del Ministero per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente condanna al risarcimento dei danni documentati per i costi sostenuti dalla società in vista dell’appalto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza distingue tra responsabilità derivante da illegittimità formale di un provvedimento di revoca e responsabilità derivante da comportamento scorretto e colpevole della pubblica amministrazione nella fase precontrattuale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’appellante non poteva né doveva limitarsi ad impugnare il provvedimento di revoca entro i termini, perché la responsabilità precontrattuale non dipende dalla tempestività di tale impugnazione, ma dall’eventuale violazione dei doveri di correttezza, buona fede e tutela dell’affidamento nella fase precedente alla stipula del contratto. In tale contesto, l’eccessivo ritardo nella conclusione del contratto, la mancata comunicazione delle ragioni ostative e l’impossibilità per l’appellante di mantenere la qualificazione SOA a causa dell’inerzia amministrativa hanno configurato un comportamento colposo del Ministero. Le norme di buona fede e correttezza in materia di appalti pubblici hanno quindi un’efficacia autonoma e rilevante nell’ambito della responsabilità risarcitoria. La sentenza conferma che, pur non potendo l’appellante ottenere l’annullamento tardivo del provvedimento, può essere risarcita per le spese documentate sostenute, mentre non è riconosciuto alcun risarcimento per danno da perdita di chance o danno curriculare. Viene inoltre escluso l’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 poiché incompatibile con la responsabilità precontrattuale accertata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5, che stabilisce i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento nelle procedure di gara, è stato richiamato per fondare la responsabilità precontrattuale del Ministero. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la pubblica amministrazione deve agire con lealtà e correttezza anche prima della stipula del contratto e che la violazione di tali doveri può comportare un risarcimento per i danni subiti dall’operatore economico, indipendentemente dall’illegittimità formale del provvedimento adottato. Nel caso di specie, il lungo ritardo, la mancata trasparenza e il diniego irragionevole della possibilità di sopperire alla perdita della qualificazione SOA hanno costituito violazioni del principio di buona fede e tutela dell’affidamento, giustificando la condanna risarcitoria.



